Art. 3.
  1.  In attuazione  del  programma di  aiuto alimentare  dell'Unione
europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per
gli  interventi   nel  mercato  agricolo  (AIMA)   e'  incaricata  di
provvedere,  secondo  le  norme  comunitarie emanate  o  che  saranno
emanate, alla  fornitura a tali  Paesi della quota  di partecipazione
italiana.