Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. La somma prevista al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.