Art. 4.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della  presente  legge,
valutato in  lire 70 miliardi  per ciascuno  degli anni 1997,  1998 e
1999,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio  triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di  previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  all'uopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  La  somma prevista  al  comma  1  e'  iscritta nello  stato  di
previsione dell'AIMA,  che vi  attribuisce evidenza contabile  per la
copertura  della  quota  di   finanziamento  a  carico  del  bilancio
nazionale.
  3. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.