(Convenzione - art. X)
                             Articolo X 
                   Poteri e funzioni del comitato 
  1. Il comitato verifica l'adempimento degli obblighi che  le  parti
hanno assunto nell'ambito della presente convenzione. 
  2. Il comitato organizza uno scambio regolare d'informazioni  circa
l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi
nell'ambito della presente convenzione. 
  3. Il comitato puo' ottenere informazioni dai paesi  beneficiari  e
consultare tali paesi. 
   4. Il comitato fa rapporto secondo le necessita'. 
  5. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni
necessarie per l'applicazione della presente convenzione. 
  6. Oltre  ai  poteri  e  alle  funzioni  specificati  nel  presente
articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le  altre
funzioni necessari per l'applicazione della presente convenzione.