(Convenzione - art. XIX)
                            Articolo XIX 
                      Applicazione provvisoria 
  Ogni  governo  firmatario  puo'  depositare  presso  il  segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di
applicazione provvisoria della presente  convenzione.  Il  firmatario
che depositi  tale  dichiarazione  applica  la  presente  convenzione
provvisoriamente,  conformemente  alla  sua   legislazione,   ed   e'
considerato provvisoriamente parte della stessa.