(Convenzione - art. XX)
                             Articolo XX 
                              Adesione 
  1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di  ciascuno  dei
governi di cui all'articolo III, paragrafo 4, che non  abbia  firmato
la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione  saranno  depositati
presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
non oltre il 30 giugno 1995, restando inteso  che  il  comitato  puo'
concedere una o piu' proroghe del termine ad  ogni  governo  che  non
abbia depositato il proprio strumento entro tale data. 
  2.  La  presente  convenzione,  quando  sara'  entrata  in   vigore
conformemente   al   disposto   dell'articolo   XXI,   sara'   aperta
all'adesione dei governi diversi da quelli di cui  all'articolo  III,
paragrafo 4, alle condizioni che il comitato riterra' opportune.  Gli
strumenti  di  adesione  saranno  depositati  presso  il   segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  3. Ogni governo aderente alla presente convenzione  in  virtu'  del
paragrafo 1 o la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtu'
del paragrafo 2 del  presente  articolo  puo'  depositare  presso  il
segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  una
dichiarazione di applicazione provvisoria della  convenzione  stessa,
in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il  governo
che abbia depositato tale dichiarazione applica  provvisoriamente  la
presente convenzione, conformemente  alla  sua  legislazione,  ed  e'
considerato provvisoriamente parte della stessa.