(Convenzione - art. XXI)
                            Articolo XXI 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1  luglio  1995  a
condizione che, entro il 30 giugno 1995, siano stati  depositati  gli
strumenti di ratifica di accettazione, di approvazione o di  adesione
o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la
cui somma dei contributi minimi, quali  stabiliti  all'articolo  III,
paragrafo 4, rappresenta perlomeno il 75% dei  contributi  totali  di
tutti i governi elencati in tale paragrafo e a condizione che sia  in
vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. 
  2. Qualora la convenzione non  entri  in  vigore  conformemente  al
paragrafo 1, i governi che avranno depositato strumenti di  ratifica,
di accettazione, di approvazione o di  adesione  o  dichiarazioni  di
applicazione provvisoria potranno decidere  all'unanimita'  che  essa
entrera' in vigore fra di essi,  a  condizione  che  sia  entrata  in
vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.