(Convenzione - art. XXII)
                            Articolo XXII 
              Durata, proroga e fine della convenzione 
  1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2  del
presente articolo o che non vi  sia  posto  fine  anticipatamente  in
applicazione del pararafo 4,  la  presente  convenzione  restera'  in
vigore  sino  al  30  giugno  1998  incluso,  a  condizione  che   la
convenzione  sul  commercio  dei  cereali  del  1995  o   una   nuova
convenzione sul commercio dei  cereali  sostitutiva  di  quest'ultima
resti in vigore sino a tale data inclusa. 
  2. Il comitato potra' prorogare la presente convenzione oltre il 30
giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno,
a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995  o
una nuova  convenzione  sul  commercio  dei  cereali  sostitutiva  di
quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. 
  3. Se la  presente  convenzione  verra'  prorogata  in  virtu'  del
paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei  membri  di
cui all'articolo III,  paragrafo  4,  potranno  essere  sottoposti  a
revisione da  parte  dei  membri  prima  dell'entrata  in  vigore  di
ciascuna proroga. Gli oblighi individuali,  nella  loro  forma  cosi'
riveduta,  rimarranno  invariati  per  l'intera  durata  di  ciascuna
proroga. 
  4. Se verra' posto fine  alla  presente  convenzione,  il  comitato
continuera' ad esistere per il  tempo  indispensabile  per  procedere
alla sua liquidazione ed esercitera' i poteri e le funzioni  all'uopo
necessari.