Articolo III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati al paragrafo 4. Per quanto concerne le forniture di cereali nell'ambito della presente convenzione, vanno privilegiati i paesi o i territori che debbono importare generi alimentari e che sono classificati, dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, quali paesi meno sviluppati (LDC), altri paesi a basso reddito (LIC) o paesi a basso e medio reddito (LMIC). 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i termini "cereale" o "cereali" designano il frumento, l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivati (compresi i prodotti di prima e seconda trasformazione) come pure leleguminose, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ed ogni altro tipo di cereale o di prodotto cerealicolo idoneo al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili stabilito dal comitato. 3. Su richiesta dei paesi beneficiari, i donatori possono fornire limitati quantitativi di leguminose per adempiere ai loro obblighi previsti dalla convenzione, purche' siano di tipo e qualita' accettabili e idonei al consumo umano. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalita' per fissare la percentuale massima dell'equivalente in grano dei contributi minimi annui dei membri, quali sono stabiliti al paragrafo 4, che possono essere forniti sotto forma di leguminose. 4. Il contributo annuo minimo, in equivalente grano, che ciascun membro e' tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo I e' il seguente, fatte salve le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo: Membri Tonnellate -- -- Argentina 35.000 Australia 300.000 Canada 400.000 CE e suoi Stati membri 1.755.000 Giappone 300.000 Norvegia 20.000 Svizzera 40.000 USA 4.470.000 5. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avra' aderito alla medesima conformemente all'articolo XX, paragrafo 2, sara' da considerarsi indicato al paragrafo 4 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sara' stato assegnato in conformita' delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX. 6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove cio' appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario e' un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verra' debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 7. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo 4: a) dovranno essere utilizzati, nella misura del possibile, per comprare cereali da paesi in via di sviluppo. Verranno privilegiati i paesi in via di sviluppo membri della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione sull'aiuto alimentare, dando la priorita' assoluta ai paesi in via di sviluppo membri della convenzione sull'aiuto alimentare. In tutte le transazioni derivanti da contributi in denaro si tiene tuttavia particolarmente conto, nel decidere la provenienza della qualita' dei cereali, dei vantaggi in materia di prezzi CIF e della possibilita' di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonche' delle esigenze specifiche di questi ultimi; b) non dovranno essere normalmente utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale. 8. Per quanto possibile, i membri forniscono i loro contributi sulla base di una pianificazione preventiva, affinche' i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validita' della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare anticipatamente l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonche' l'elemento "dono" degli aiuti non forniti sotto tale forma. 9. Se, nel corso di un dato anno, un membro non e' in grado di fornire il quantitativo stabilito al paragrafo 4, il quantitativo non fornito viene aggiunto al quantitativo per l'anno successivo, tranne qualora il comitato decida altrimenti in base agli elevati costi di trasporto. 10. I membri informano regolarmente e tempestivamente il comitato del quantitativo, della natura, delle modalita' di distribuzione e della forma dei loro contributi oggetto della presente convenzione.