(Convenzione - art. III)
                            Articolo III 
                        Contributi dei membri 
  1. I membri della presente convenzione hanno convenuto  di  fornire
ai paesi in via di sviluppo, a titolo di  aiuto  alimentare,  cereali
idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili,  oppure  il
loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati
al  paragrafo  4.  Per  quanto  concerne  le  forniture  di   cereali
nell'ambito della presente convenzione, vanno privilegiati i paesi  o
i territori che  debbono  importare  generi  alimentari  e  che  sono
classificati, dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, quali
paesi meno sviluppati (LDC), altri paesi  a  basso  reddito  (LIC)  o
paesi a basso e medio reddito (LMIC). 
  2. Ai fini  del  paragrafo  1  del  presente  articolo,  i  termini
"cereale" o "cereali" designano il frumento, l'orzo, il granturco, il
miglio, l'avena, la segala, il sorgo e il riso, ovvero  i  rispettivi
prodotti  derivati  (compresi  i  prodotti   di   prima   e   seconda
trasformazione) come pure leleguminose, fatto salvo il  disposto  del
paragrafo 3, ed ogni altro tipo di cereale o di prodotto  cerealicolo
idoneo al consumo umano e di tipo e  qualita'  accettabili  stabilito
dal comitato. 
  3. Su richiesta dei paesi beneficiari, i donatori  possono  fornire
limitati quantitativi di leguminose per adempiere  ai  loro  obblighi
previsti  dalla  convenzione,  purche'  siano  di  tipo  e   qualita'
accettabili e idonei al consumo umano. Il  comitato  stabilisce,  nel
regolamento interno, le modalita' per fissare la percentuale  massima
dell'equivalente in grano dei contributi  minimi  annui  dei  membri,
quali sono stabiliti al paragrafo 4, che possono essere forniti sotto
forma di leguminose. 
  4. Il contributo annuo minimo, in equivalente  grano,  che  ciascun
membro e'  tenuto  a  fornire  per  il  conseguimento  dell'obiettivo
enunciato all'articolo I e' il seguente, fatte salve le  disposizioni
del paragrafo 9 del presente articolo: 
    

         Membri              Tonnellate
           --                   --
     Argentina                  35.000
     Australia                 300.000
     Canada                    400.000
     CE e suoi Stati membri  1.755.000
     Giappone                  300.000
     Norvegia                   20.000
     Svizzera                   40.000
     USA                     4.470.000



    
  5. Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  convenzione,  ogni
membro che avra' aderito alla medesima conformemente all'articolo XX,
paragrafo 2, sara'  da  considerarsi  indicato  al  paragrafo  4  del
presente articolo, unitamente al  contributo  minimo  che  gli  sara'
stato assegnato in conformita' delle corrispondenti disposizioni  del
citato articolo XX. 
  6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob.
Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio  carico,
ove cio' appaia opportuno, i costi di trasporto dei  loro  contributi
in cereali oltre la fase fob,  segnatamente  in  caso  di  situazioni
critiche o quando il  beneficiario  e'  un  paese  a  basso  reddito,
colpito da penuria  alimentare.  Il  pagamento  di  questi  costi  di
trasporto   verra'   debitamente   segnalato   in   sede   di   esame
dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione. 
  7. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo 4: 
  a) dovranno essere utilizzati,  nella  misura  del  possibile,  per
comprare cereali da paesi in via di sviluppo. Verranno privilegiati i
paesi in via di sviluppo membri della convenzione sul  commercio  dei
cereali e della convenzione sull'aiuto alimentare, dando la priorita'
assoluta ai  paesi  in  via  di  sviluppo  membri  della  convenzione
sull'aiuto  alimentare.  In  tutte  le   transazioni   derivanti   da
contributi in denaro si tiene  tuttavia  particolarmente  conto,  nel
decidere la provenienza della qualita' dei cereali, dei  vantaggi  in
materia di prezzi CIF e della  possibilita'  di  consegna  rapida  ai
paesi  beneficiari,  nonche'  delle  esigenze  specifiche  di  questi
ultimi; 
  b) non dovranno essere normalmente utilizzati per acquistare presso
un paese un cereale dello stesso tipo  ricevuto  da  tale  paese  nel
corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti,  ove  il
quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di
aiuto alimentare bilaterale o multilaterale. 
  8. Per quanto possibile, i  membri  forniscono  i  loro  contributi
sulla base  di  una  pianificazione  preventiva,  affinche'  i  paesi
beneficiari possano tener conto, in sede  di  elaborazione  dei  loro
programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti  alimentari  che
riceveranno  annualmente  durante  il  periodo  di  validita'   della
presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella  misura  del
possibile, indicare  anticipatamente  l'importo  dei  contributi  che
intendono versare sotto forma  di  doni,  nonche'  l'elemento  "dono"
degli aiuti non forniti sotto tale forma. 
  9. Se, nel corso di un dato anno, un membro  non  e'  in  grado  di
fornire il quantitativo stabilito al paragrafo 4, il quantitativo non
fornito viene aggiunto al quantitativo per l'anno successivo,  tranne
qualora il comitato decida altrimenti in base agli elevati  costi  di
trasporto. 
  10. I membri informano regolarmente e tempestivamente  il  comitato
del quantitativo, della natura, delle modalita'  di  distribuzione  e
della forma dei loro contributi oggetto della presente convenzione.