(Convenzione - art. IV)
                             Articolo IV 
          Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare 
  L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potra' essere
fornito sotto una delle forme seguenti: 
    a) dono di cereali; 
    b) dono in denaro da  utilizzare  per  l'acquisto  di  cereali  a
favore del paese beneficiario; 
    c) vendita di cereali contro una somma  nella  moneta  del  paese
beneficiario, non trasferibile ne' convertibile in valuta o in  merci
e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1); 
    d) vendita di tali cereali a credito,  contro  pagamento  a  rate
annue ragionevoli ripartite  su  venti  anni  o  piu',  ad  un  tasso
d'interesse inferiore ai tassi  commerciali  in  vigore  sul  mercato
mondiale (2), fermo restando che detto aiuto alimentare  deve  essere
erogato per quanto possibile sotto  forma  di  doni,  in  particolare
qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso
reddito procapite o altri paesi in via di sviluppo colpiti  da  gravi
difficolta' economiche.