(Convenzione - art. V)
                             Articolo V 
                    Distribuzione dei contributi 
  1. I membri possono designare uno  o  piu'  paesi  beneficiari  dei
contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 
  2. I membri possono concedere i loro contributi su base  bilaterale
o tramite  organizzazioni  intergovernative  e/o  organizzazioni  non
governative. 
  (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una  dispensa
non superiore al 10%. Si potra' tuttavia derogare a  tale  limite  in
caso di transazioni destinate a potenziare le attivita'  di  sviluppo
economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di  tale
paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della  scadenza
di un termine di dieci anni. 
  (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto  il  versamento,
all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale  non
superiore al 15%. 
  3. I membri prenderanno in attenta considerazione il  vantaggio  di
far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso
circuiti  multilaterali,  in  particolare  attraverso  il   Programma
alimentare mondiale.