Articolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa non superiore al 10%. Si potra' tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attivita' di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.