(Convenzione - art. VI)
                             Articolo VI 
                        Equivalenti in grano 
  1. Ai fini della presente convenzione tutti  i  contributi  di  cui
all'articolo III dovranno essere valutati in termini  di  equivalente
grano. In sede di valutazione si dovra' tener conto, se del caso, del
tenore di grano dei prodotti cerealicoli e del valore commerciale del
contributo rispetto al grano. 
  2. I contributi in riso dovranno  essere  valutati  in  termini  di
equivalente grano, in base al rapporto tra  i  prezzi  internazionali
all'esportazione  per  il  riso  e  il  grano.  Il  comitato   dovra'
stabilire, nel regolamento  interno,  le  modalita'  per  determinare
annualmente l'equivalente in grano del riso. 
  3. I contributi in denaro di cui alla lettera b)  dell'articolo  IV
dovranno essere valutati ai prezzi praticati per il grano sul mercato
internazionale. Il comitato stabilira', nel regolamento  interno,  le
modalita' per il rilevamento annuo del "prezzo praticato sul  mercato
internazionale". 
  4. Il comitato stabilisce, nel regolamento  interno,  le  modalita'
per determinare l'equivalente in  grano  dei  contributi  forniti  in
forma diversa da grano, riso o contributo in denaro.