(Convenzione - art. VII)
                            Articolo VII 
         Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola 
        e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 
  1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto
alimentare oggetto della presente  convenzione  in  modo  da  evitare
qualsiasi interferenza con le normali strutture  della  produzione  e
degli scambi internazionali. 
   2. I membri devono garantire in particolare: 
  a) che la fornitura di  aiuti  alimentari  internazionali  non  sia
collegata, direttamente o indirettamente, ad esportazioni commerciali
di prodotti agricoli verso paesi beneficiari; 
  b) che le operazioni di aiuto alimentare  internazionali,  compresi
gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate
in maniera conforme ai principi e alle direttive della FAO in materia
di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri  della  FAO
in materia di consultazioni compreso, ove necessario, il sistema  del
"fabbisogno normale di mercato" (UMR). 
  3. Ove necessario, i membri  si  conformano  alle  direttive  e  ai
criteri  vigenti   in   materia   di   aiuto   alimentare   approvati
dall'organismo direttivo del Programma alimentare mondiale.