(Convenzione - art. VIII)
                            Articolo VIII 
       Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico 
  1. Il comitato verifica regolarmente la situazione  alimentare  nei
paesi in via di sviluppo. 
  2.  Se,  in  seguito  ad  una  produzione   alimentare   fortemente
deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una  regione
o  alcune  regioni  devono  far   fronte   ad   esigenze   alimentari
eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso  puo'
raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione  aumentando
il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.