(Convenzione - art. IX)
                             Articolo IX 
                   Comitato per l'aiuto alimentare 
  1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla  convenzione
sull'aiuto alimentare dell'accordo  internazionale  sui  cereali  del
1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione  della  presente
convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti. 
  2. Il comitato  e'  composto  di  tutte  le  parti  della  presente
convenzione. 
  3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.