Articolo IX Comitato per l'aiuto alimentare 1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti. 2. Il comitato e' composto di tutte le parti della presente convenzione. 3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.