TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione, Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene; Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che e' ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca; Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sara' regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentira' di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano; Riconoscendo che e' nell'interesse comune di ottenere il piu' rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei, e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala; Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare; Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 e nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945; Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l'adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. La presente Convenzione include l'Annesso allegato che ne e' parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l'Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformita' con le norme dell'Articolo V. 2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.