Articolo V 1. La Commissione potra' emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensita' della caccia alle balene (compreso il pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione); (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati; (g) i metodi di misurazione; e (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici. 2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della presente Convenzione e per disciplinare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse in materie di balene; (b) saranno fondati su ritrovati scientifici; (c) non prevederanno limitazioni riguardo al numero o alla nazionalita' delle navi officina o degli stabilimenti a terra, ne' assegneranno contingenti specifici a qualunque nave officina o stabilimento a terra; e (d) terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di balene e dell'industria della caccia alle balene. 3. Ciascuno di questi emendamenti entrera' in vigore per i Governi contraenti novanta giorni dopo che la Commissione avra' notificato l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che: (i) un Governo non presenti alla Commissione obiezioni riguardo ad un emendamento prima della scadenza di tale periodo di novanta giorni, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore per alcun Governo per altri novanta giorni supplementari; (b) quindi, ogni altro Governo contraente potra' presentare obiezione all'emendamento in qualunque momento prima dello scadere del periodo supplementare di novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima obiezioni ricevuta in tale periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data sia la piu' tardiva; e (c) successivamente l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti che non abbiano formulato obiezioni, ma non entrera' in vigore nei confronti di un Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino a quando l'obiezione non sia ritirata. La Commissione notifichera' immediatamente ciascun Governo contraente non appena avra' ricevuto un'obiezione o una dichiarazione di ritiro, e ciascun Governo contraente dovra' accusare ricevuta di tutte le notifiche di emendamenti, di obiezione e di ritiro. 4. Nessun emendamento entrera' in vigore prima del 1 luglio 1949.