Art. 4. 1. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicita' a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le capitanerie di porto, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. 2. Le domande di iscrizione ai corsi di aggiornamento devono essere indirizzate ai direttori dei corsi tramite le capitanerie di porto. 3. A tal fine, all'inizio di ogni anno, le capitanerie di porto saranno informate circa le sedi, i tempi di svolgimento ed ogni altra modalita' relativa alla programmazione dei corsi di aggiornamento. Parimenti saranno tempestivamente informate di ogni modifica che dovesse successivamente intervenire in proposito.