Art. 4.
  1.  Dello svolgimento  dei  corsi viene  data  pubblicita' a  mezzo
affissione  dei   calendari  e  dei  relativi   programmi  presso  le
capitanerie  di porto,  almeno  trenta giorni  prima dell'inizio  dei
corsi.
  2. Le domande di iscrizione ai corsi di aggiornamento devono essere
indirizzate ai direttori dei corsi tramite le capitanerie di porto.
  3. A  tal fine, all'inizio  di ogni  anno, le capitanerie  di porto
saranno informate circa le sedi, i tempi di svolgimento ed ogni altra
modalita' relativa  alla programmazione  dei corsi  di aggiornamento.
Parimenti  saranno tempestivamente  informate  di  ogni modifica  che
dovesse successivamente intervenire in proposito.