Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 270 milioni nell'anno  1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo  6856 dello stato di  previsione del Ministero
del  tesoro  per l'anno  1997,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.