Art. 10. Servizi marittimi e aerei 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale. 2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e' affidata con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicita' ed efficienza. 3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.