Art. 10.
                      Servizi marittimi e aerei
  1.   Sono   delegati   alle   regioni   le  funzioni  e  i  compiti
amministrativi  in  materia di servizi marittimi e aerei di interesse
regionale.
  2.  La  gestione  dei  servizi di cui al comma 1 e' affidata con le
modalita'  di  cui  agli  articoli  17 e 18, in quanto applicabili al
settore.  Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di
servizio,  secondo  quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficienza.
  3.  All'attuazione  della  delega si provvede a norma dell'articolo
12.