Art. 12.
                     Attuazione dei conferimenti
  1.   All'attuazione   dei  conferimenti  e  all'attribuzione  delle
relative  risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
legge  n.  59,  previo  accordo  di  programma  tra  il Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  e  la regione interessata, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.
  2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, puo' disporre, previa
intesa  tra  regione  ed  enti  locali, la contestuale attribuzione e
ripartizione  fra  gli  enti locali delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative.
 
 Note all'art. 12:
            -  L'art.  7,  comma  1,  della  legge  n. 59/1997, cosi'
          recita:
            "1. Ai  fini della attuazione  dei decreti legislativi di
          cui agli articoli  1, 3  e 4  e con  le scadenze  temporali
          e   modalita' dagli stessi    previste,    alla    puntuale
          individuazione  dei   beni  e  delle risorse   finanziarie,
          umane,   strumentali  e    organizzative    da  trasferire,
          alla    loro ripartizione tra  le regioni e tra  regioni ed
          enti locali ed  ai conseguenti trasferimenti si    provvede
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentiti    i    Ministri  interessati e   il Ministro   del
          tesoro. Il  trasferimento dei  beni e delle risorse    deve
          comunque   essere   congruo      rispetto  alle  competenze
          trasferite e al contempo  deve    comportare  la  parallela
          soppressione  o il  ridimensionamento  dell'amministrazione
          statale   periferica,   in rapporto  ad  eventuali  compiti
          residui".
            -  Il testo  dell'art.  4,  comma 4,  lettera  a),  della
          legge  n.  59/1997, e' riportato nelle note alle premesse.