Art. 15. Programmazione degli investimenti 1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano: a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire; b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi; c) i soggetti coinvolti e loro compiti; d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; e) il periodo di validita'. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse. 3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualita' di azionista. 4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalita' relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le societa' proprietarie.
Note all'art. 15: - L'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1994, n. 32, cosi' recita: "Art. 11 (Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici). - 1. Le comunita' montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnicoamministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio; b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia; c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico; d) organizzazione del servizio di polizia municipale; e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani; f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani; g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza". - Il testo dell'art. 17, comma 4, e seguenti, della legge n. 127/1997, e' riportato in nota all'art. 11. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 59/1997, e' riportato in nota alle premesse.