Art. 15.
                  Programmazione degli investimenti

  1.  In  attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14,
con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le  opere  da  realizzare  e  i  mezzi  di  trasporto,  incluso il
   materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i  tempi  di  realizzazione  in funzione dei piani di sviluppo dei
   servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le  risorse  necessarie,  le loro fonti di finanziamento certe e i
   tempi di erogazione;
e) il periodo di validita'.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti
delle  province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane
nel  caso  di  esercizio  associato  di servizi comunali di trasporto
locale  di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994,
n.  97,  direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi
sono  impegnativi  per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli
accordi  di  programma  e' verificata annualmente, congiuntamente dal
Ministero   dei   trasporti   e   della  navigazione,  dalle  regioni
interessate  e  dai  soggetti  che  l'hanno  sottoscritto  in sede di
conferenza  dei  servizi,  da  realizzare  ai sensi dell'articolo 17,
commi  4  e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro
dei  trasporti  e  della navigazione riferisce annualmente in sede di
Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  9  della  legge n. 59,
sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
  3.  Non  rientrano  negli  accordi  di  cui al presente articolo le
risorse  finanziarie  conferite  a  Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo
Stato nella qualita' di azionista.
  4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto
pubblico  possono  essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al
regime  giuridico  di  appartenenza,  ai  comuni  o alle province. Le
modalita'  relative  vengono  definite  in  appositi  accordi  tra  i
Ministri  interessati e il sindaco o il presidente della provincia e,
ove coinvolte, le societa' proprietarie.
 
 Note all'art. 15:
            -  L'art. 11,   comma 1, della legge 31 gennaio  1994, n.
          97, recante "Nuove disposizioni   per  le    zone  montane"
          pubblicate    nella  Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1994, n.
          32, cosi' recita:
            "Art. 11 (Esercizio  associato di funzioni  e    gestione
          associata  di  servizi   pubblici).   - 1.   Le   comunita'
          montane, anche   riunite   in  consorzio  fra  loro  o  con
          comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1,  della
          legge  8    giugno  1990,  n. 142,   promuovono l'esercizio
          associato di funzioni e servizi   comunali con  particolare
          riguardo ai settori di:
            a)  costituzione  di  strutture  tecnicoamministrative di
          supporto alle attivita'   istituzionali  dei    comuni  con
          particolare  riferimento    ai  compiti  di  assistenza  al
          territorio;
            b) raccolta e  smaltimento dei rifiuti solidi  urbani con
          eventuale trasformazione in energia;
            c)   organizzazione   del trasporto   locale,    ed    in
          particolare  del trasporto scolastico;
            d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
            e)  realizzazione  di strutture di   servizio sociale per
          gli anziani, capaci di   corrispondere ai  bisogni    della
          popolazione locale  con il preminente scopo di favorirne la
          permanenza nei comuni montani;
            f)  realizzazione di strutture  sociali di orientamento e
          formazione per i  giovani  con  il  preminente    scopo  di
          favorirne la permanenza nei territori montani;
            g)  realizzazione    di opere pubbliche d'interesse   del
          territorio di loro competenza".
            -  Il testo  dell'art.  17, comma  4, e  seguenti,  della
          legge  n.  127/1997, e' riportato in nota all'art. 11.
            - Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.  59/1997,  e'
          riportato in nota alle premesse.