Art. 16.
                           Servizi minimi
  1.   I   servizi   minimi,   qualitativamente  e  quantitativamente
sufficienti  a  soddisfare  la domanda di mobilita' dei cittadini e i
cui  costi  sono  a  carico del bilancio delle regioni, sono definiti
tenendo conto:
    a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
    b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
    c)  della  fruibilita'  dei  servizi  da  parte  degli utenti per
l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
    d)    delle   esigenze   di   riduzione   della   congestione   e
dell'inquinamento.
  2.  Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni
definiscono,  d'intesa  con  gli  enti  locali,  secondo le modalita'
stabilite  dalla  legge regionale, e adottando criteri di omogeneita'
fra  regioni,  quantita'  e  standard  di  qualita'  dei  servizi  di
trasporto   pubblico  locale,  in  modo  da  soddisfare  le  esigenze
essenziali  di mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento
1191/69/CEE,  modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza
dei seguenti criteri:
    a)  ricorso  alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a
soddisfare  le  esigenze  di  trasporto  considerate, con particolare
attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
    b)  scelta,  tra  piu'  soluzioni atte a garantire, in condizioni
analoghe,  sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i
minori   costi   per   la  collettivita',  anche  mediante  modalita'
differenziate   di   trasporto   o   integrazione   dei   servizi   e
intermodalita';  dovra',  in  particolare,  essere  considerato nella
determinazione  dei  costi  del  trasporto su gomma l'incidenza degli
elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
  3.  Le  province,  i  comuni  e  le  comunita' montane, nel caso di
esercizio  associato  di servizi comunali del trasporto locale di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono
istituire,  d'intesa  con  la regione ai fini della compatibilita' di
rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione
stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli
enti  stessi.  In  tal  caso l'imposizione degli obblighi di servizio
aggiuntivo  e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a
carico  dei  bilanci  degli  enti  stessi,  sono  fissate  mediante i
contratti di servizio di cui all'articolo 19.
 
           Nota all'art. 16:
            -    Il testo  dell'art.  11,  comma 1,  della  legge  n.
          97/1994,  e riportate in nota all'art. 15.