Art. 17.
                    Obblighi di servizio pubblico
  1.  Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la
mobilita'  degli  utenti,  definiscono,  ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento  1191/69/CEE,  modificato  dal  regolamento  1893/91/CEE,
obblighi  di  servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio
di  cui  all'articolo  19, le corrispondenti compensazioni economiche
alle  aziende  esercenti  i  servizi  stessi, tenendo conto, ai sensi
della  citata  disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle
tariffe  e  di  quelli  derivanti  anche  dalla eventuale gestione di
servizi complementari alla mobilita'.