Art. 18.
          Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico
                         regionale e locale
  1.  L'esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale e
locale,  con  qualsiasi  modalita'  effettuati  e  in qualsiasi forma
affidati,  e'  regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti
di  servizio  di  durata  non superiore a nove anni. L'esercizio deve
rispondere  a  principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi
anche  attraverso  l'integrazione  modale  dei  servizi  pubblici  di
trasporto.  I  servizi  in economia sono disciplinati con regolamento
dei competenti enti locali.
  2.   Allo   scopo  di  incentivare  il  superamento  degli  assetti
monopolistici  e  di  introdurre  regole  di  concorrenzialita' nella
gestione   dei   servizi   di   trasporto  regionale  e  locale,  per
l'affidamento  dei  servizi le regioni e gli enti locali si attengono
ai  principi  dell'articolo  2  della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
  a)  il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore
del  servizio  o  dei  soci  privati  delle societa' che gestiscono i
servizi,  sulla  base degli elementi del contratto di servizio di cui
all'articolo  19  e  in  conformita'  alla  normativa  comunitaria  e
nazionale  sugli  appalti  pubblici  di  servizi e sulla costituzione
delle societa' miste;
  b)  l'esclusione,  in  caso  di  gestione  diretta o di affidamento
diretto  dei  servizi  da parte degli enti locali a propri consorzi o
aziende  speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a
quelli gia' gestiti nelle predette forme;
  c)  la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di
affidamento  da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali
di  quote  di  servizio  o  di servizi speciali, previa revisione dei
contratti di servizio in essere;
  d)  l'esclusione,  in  caso  di  mancato rinnovo del contratto alla
scadenza  o  di  decadenza  dal  contratto medesimo, di indennizzo al
gestore che cessa dal servizio;
  e)  l'indicazione  delle  modalita'  di  trasferimento,  in caso di
cessazione   dell'esercizio,   dal   precedente  gestore  all'impresa
subentrante  dei  beni  strumentali  funzionali all'effettuazione del
servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto
all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
  f)  l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del
regolamento  1893/91/CEE  alle  societa'  di  gestione dei servizi di
trasporto  pubblico  locale  che,  oltre  a  questi  ultimi  servizi,
svolgono anche altre attivita';
  g)  la  determinazione  delle tariffe del servizio in analogia, ove
possibile,  a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
  3.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nelle rispettive competenze,
incentivano  il  riassetto  organizzativo e attuano la trasformazione
delle  aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui
all'articolo  17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  in  societa'  per  azioni,  ovvero  in cooperative, anche tra i
dipendenti,  o  l'eventuale  frazionamento  societario  derivante  da
esigenze  funzionali  o  di gestione. Per le societa' derivanti dalla
trasformazione  le  regioni  possono prevedere un regime transitorio,
non  superiore  a  cinque anni, nel quale e' consentito l'affidamento
diretto  dei  servizi.  Trascorso  il  periodo transitorio, i servizi
relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.
 
 Note all'art. 18:
            -  L'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
          "Norme per la concorrenza  e la  regolazione dei    servizi
          di    pubblica utilita'.   Istituzione delle   Autorita' di
          regolazione dei servizi  di pubblica  utilita'"  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale 18 novembre  1995, n.  270, cosi'
          recita:
            "Art.  2 (Istituzione  delle Autorita'  per i  servizi di
          pubblica  utilita').  -  1.  Sono istituite le Autorita' di
          regolazione di servizi di  pubblica  utilita',  competenti,
          rispettivamente,  per  l'energia elettrica   e il    gas  e
          per    le  telecomunicazioni.    Tenuto  conto   del quadro
          complessivo del sistema delle comunicazioni,  all'Autorita'
          per   le  telecomunicazioni    potranno  essere  attribuite
          competenze  su altri aspetti di tale sistema.
            2.  Le disposizioni  del presente  articolo costituiscono
          principi generali cui si ispira la normativa relativa  alle
          Autorita'.
            3.    Al    fine    di     consentire   una   equilibrata
          distribuzione   sul  territorio  italiano  degli  organismi
          pubblici  che  svolgono  funzioni di carattere   nazionale,
          piu'  Autorita'   per i   servizi   pubblici   non  possono
          avere sede nella medesima citta'.
            4.    La disciplina   e   la composizione   di   ciascuna
          Autorita'  sono definite    da   normative      particolari
          che      tengono    conto     delle specificita' di ciascun
          settore sulla   base dei  principi  generali  del  presente
          articolo.  La  presente  legge disciplina  nell'art.  3  il
          settore  dell'energia  elettrica    e  del gas. Gli   altri
          settori saranno  disciplinati  con  appositi  provvedimenti
          legislativi.
            5.  Le    Autorita'  operano  in    piena autonomia e con
          indipendenza di giudizio  e  di    valutazione;  esse  sono
          preposte  alla    regolazione e al controllo del settore di
          propria competenza.
            6.  Le    Autorita',  in  quanto    autorita'   nazionali
          competenti  per la regolazione  e  il  controllo,  svolgono
          attivita'   consultiva  e  di segnalazione al Governo nelle
          materie   di  propria  competenza  anche  ai  fini    della
          definizione,   del   recepimento e  della attuazione  della
          normativa comunitaria.
            7.   Ciascuna     Autorita'   e'     organo    collegiale
          costituito    dal  presidente e da due membri, nominati con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica,      previa
          deliberazione   del   Consiglio  dei  Ministri  su proposta
          del Ministro  competente.  Le  designazioni effettuate  dal
          Governo  sono  previamente  sottoposte  al   parere   delle
          competenti  Commissioni   parlamentari. In  nessun caso  le
          nomine    possono essere effettuate in mancanza del  parere
          favorevole   espresso   dalle   predette   Commissioni    a
          maggioranza    dei  due terzi dei   componenti. Le medesime
          Commissioni possono procedere  all'audizione delle  persone
          designate.   In  sede di  prima  attuazione della  presente
          legge le  Commissioni parlamentari si    pronunciano  entro
          trenta  giorni    dalla  richiesta del parere; decorso tale
          termine il parere viene  espresso a maggioranza assoluta.
            8.  I componenti  di  ciascuna Autorita'   sono    scelti
          fra      persone  dotate     di     alta  e    riconosciuta
          professionalita'   e competenza   nel  settore;  durano  in
          carica sette anni e non possono essere confermati.  A  pena
          di   decadenza  essi non  possono  esercitare, direttamente
          o indirettamente,  alcuna  attivita'  professionale  o   di
          consulenza,  essere amministratori o dipendenti di soggetti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici  pubblici  di
          qualsiasi  natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
          rappresentanza nei partiti  politici  ne'  avere  interessi
          diretti o  indiretti nelle imprese operanti  nel settore di
          competenza      della        medesima      Autorita'.     I
          dipendenti      delle  amministrazioni     pubbliche   sono
          collocati fuori  ruolo per  l'intera durata dell'incarico.
            9.    Per    almeno   quattro   anni   dalla   cessazione
          dell'incarico  i componenti delle   Autorita'  non  possono
          intrattenere,  direttamente o indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione,   di   consulenza   o   di impiego  con  le
          imprese   operanti nel   settore    di    competenza;    la
          violazione  di  tale divieto e'  punita, salvo che il fatto
          costituisca reato, con  una sanzione pecuniaria  pari,  nel
          minimo,    alla  maggiore  somma tra 50 milioni di   lire e
          l'importo del corrispettivo  percepito  e,    nel  massimo,
          alla    maggiore    somma tra   500   milioni   di lire   e
          l'importo  del corrispettivo  percepito.   All'imprenditore
          che    abbia  violato  tale  divieto si applica la sanzione
          amministrativa pecuniaria pari allo    0,5  per  cento  del
          fatturato  e,  comunque,  non    inferiore a 300 milioni di
          lire e non superiore  a 200 miliardi di  lire, e, nei  casi
          piu'   gravi   o   quando  il  comportamento  illecito  sia
          stato  reiterato,  la    revoca  dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo.  I  valori  di tali sanzione sono rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le  famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
            10.    I  componenti   e i   funzionari delle  Autorita',
          nell'esercizio delle  funzioni, sono  pubblici ufficiali  e
          sono  tenuti al  segreto d'ufficio. Fatta salva la  riserva
          all'organo  collegiale  di  adottare i provvedimenti  nelle
          materie   di  cui    al  comma    12,  per    garantire  la
          responsabilita'   e  l'autonomia  nello  svolgimento  delle
          procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n.   241,  e  successive  modificazioni,  e    del  decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.    29,  e  successive
          modificazioni,     si  applicano  i   principi  riguardanti
          l'individuazione   e le   funzioni del    responsabile  del
          procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione  tra
          funzioni  di  indirizzo e controllo, attribuite agli organi
          di vertice, e quelli concernenti le  funzioni  di  gestione
          attribuite ai dirigenti.
            11.    Le   indennita'   spettanti   ai   componenti   le
          Autorita'  sono determinate con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro.
            12. Ciascuna Autorita' nel perseguire   le  finalita'  di
          cui all'art.  1 svolge le seguenti funzioni:
            a)  formula  osservazioni    e proposte da trasmettere al
          Governo e al Parlamento sui  servizi    da  assoggettare  a
          regime  di    concessione  o  di  autorizzazione  e   sulle
          relative forme    di  mercato,  nei    limiti  delle  leggi
          esistenti,  proponendo al  Governo  le  modifiche normative
          e  regolamentari   necessarie in  relazione alle  dinamiche
          tecnologiche,  alle    condizioni      di    mercato     ed
          all'evoluzione   delle  normative comunitarie;
            b)  propone  i  Ministri  competenti    gli schemi per il
          rinnovo nonche' per  eventuali   variazioni   dei   singoli
          atti    di    concessione    o    di  autorizzazione, delle
          convenzioni e dei contratti di programma;
            c) controlla  che le   condizioni e   le  modalita'    di
          accesso    per  i  soggetti esercenti   i servizi, comunque
          stabilite,  siano attuate nel rispetto dei  principi  della
          concorrenza  e della trasparenza, anche in riferimento alle
          singole voci di    costo,  anche  al  fine    di  prevedere
          l'obbligo  di    prestare  il  servizio    in condizioni di
          eguaglianza, in modo     che   tutte      le    ragionevoli
          esigenze  degli   utenti  siano soddisfatte,  ivi  comprese
          quelle    degli  anziani    e    dei   disabili, garantendo
          altresi'  il rispetto:  dell'ambiente, la  sicurezza  degli
          impianti e la salute degli addetti;
            d)   propone     la  modifica    delle  clausole    delle
          concessioni   e  delle  convenzioni,  ivi  comprese  quelle
          relative  all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
          dei contratti di  programma in essere   e delle  condizioni
          di   svolgimento   dei  servizi,  ove  cio'  sia  richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo   altresi'      le   condizioni
          tecnicoeconomiche di accesso   e di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente;
            e)  stabilisce    e aggiorna, in relazione  all'andamento
          del mercato, la tariffa base, i  parametri  e    gli  altri
          elementi di riferimento per determinare  le tariffe  di cui
          ai    commi 17,   18 e  19, nonche'  le modalita'  per   il
          recupero      dei    costi      eventualmente     sostenuti
          nell'interesse     generale  in   modo  da   assicurare  la
          qualita',  l'efficienza  del    servizio  e      l'adeguata
          diffusione   del    medesimo  sul  territorio    nazionale,
          nonche'   la  realizzazione  degli  obiettivi generali   di
          carattere   sociale,   di   tutela   ambientale  e  di  uso
          efficiente  delle risorse  di cui  al  comma 1    dell'art.
          1,    tenendo  separato  dalla tariffa qualsiasi tributo od
          onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di  cui
          alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle
          tariffe  annualmente  presentate  e  si  pronuncia, sentiti
          eventualmente  i  soggetti  esercenti  il  servizio,  entro
          novanta  giorni  dal  ricevimento della  proposta;  qualora
          la pronuncia   non intervenga   entro  tale    termine,  le
          tariffe si  intendono verificate positivamente;
            f)  emana  le  direttive  per  la separazione contabile e
          amministrativa  e    verifica  i    costi  delle    singole
          prestazioni  per assicurare,  tra l'altro, la loro corretta
          disaggregazione  e  imputazione  per  funzione  svolta, per
          area geografica e  per categoria di    utenza  evidenziando
          separatamente  gli  oneri  conseguenti alla  fornitura  del
          servizio  universale      definito   dalla     convenzione,
          provvedendo    quindi   al confronto tra  essi  e  i  costi
          analoghi  in  altri  Paesi, assicurando la pubblicizzazione
          dei dati;
            g) controlla lo svolgimento dei  servizi  con  poteri  di
          ispezione,    di    accesso,    di    acquisizione    della
          documentazione e delle notizie utili, determinando altresi'
          i casi di   indennizzo automatico da   parte  del  soggetto
          esercente  il servizio  nei  confronti  dell'utente ove  il
          medesimo soggetto non  rispetti le clausole contrattuali  o
          eroghi  il servizio   con livelli  qualitativi inferiori  a
          quelli  stabiliti nel regolamento  di   servizio   di   cui
          al comma  37,  nel  contratto  di programma ovvero ai sensi
          della lettera h);
            h)  emana  le  direttive  concernenti    la  produzione e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di  qualita'     riferiti  al   complesso   delle
          prestazioni   e i  livelli specifici  di qualita'  riferiti
          alla singola    prestazione    da    garantire  all'utente,
          sentiti    i    soggetti  esercenti   il   servizio   e   i
          rappresentanti    degli    utenti    e    dei  consumatori,
          eventualmente  differenziandoli    per settore   e tipo  di
          prestazione;  tali determinazioni  producono   gli  effetti
          di cui  al comma 37;
            i)  assicura  la  piu' ampia pubblicita' delle condizioni
          dei servizi; studia   l'evoluzione del    settore  e    dei
          singoli    servizi,  anche    per  modificare    condizioni
          tecniche,    giuridiche    ed  economiche    relative  allo
          svolgimento    o  all'erogazione  dei  medesimi;   promuove
          iniziative volte a migliorare  le modalita'  di  erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri una  relazione  sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
            l)   pubblicizza   e   diffonde   la   conoscenza   delle
          condizioni    di  svolgimento  dei  servizi  al  fine    di
          garantire  la  massima  trasparenza, la   concorrenzialita'
          dell'offerta  e la  possibilita'   di   migliori scelte  da
          parte degli utenti intermedi o finali;
            m)  valuta  reclami,  istanze  e  segnalazioni presentate
          dagli utenti o dai  consumatori, singoli  o  associati,  in
          ordine    al rispetto  dei livelli qualitativi  e tariffari
          da  parte dei soggetti  esercenti il servizio nei confronti
          dei  quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche
          alle modalita' di  esercizio degli stessi ovvero procedendo
          alla revisione del regolamento di servizio di cui al  comma
          37;
            n)  verifica  la  congruita'  delle misure  adottate  dai
          soggetti  esercenti  il  servizio  al fine di assicurare la
          parita' di trattamento tra   gli   utenti,   garantire   la
          continuita'   della   prestazione   dei servizi, verificare
          periodicamente  la     qualita'  e      l'efficacia   delle
          prestazioni  all'uopo    acquisendo  anche   la valutazione
          degli utenti,  garantire    ogni  informazione    circa  le
          modalita'  di    prestazione  dei  servizi   e i   relativi
          livelli qualitativi,  consentire  a utenti   e  consumatori
          il  piu'   agevole accesso agli uffici  aperti al pubblico,
          ridurre    il  numero    degli    adempimenti     richiesti
          agli    utenti semplificando le procedure per  l'erogazione
          del servizio, assicurare la sollecita risposta  a  reclami,
          istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi
          e tariffari;
            o) propone  al Ministro  competente la  sospensione o  la
          decadenza  della   concessione  per  i  casi  in  cui  tali
          provvedimenti  siano consentiti dall'ordinamento;
            p) controlla che ciascun soggetto  esercente il  servizio
          adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione
          dei  servizi  pubblici del   Presidente  del Consiglio  dei
          Ministri  del 27  gennaio  1994, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  43  del  22    febbraio  1994,  una carta di
          servizio   pubblico  con  indicazione  di    standards  dei
          singoli servizi e ne verifica il rispetto.
            13. Il  Ministro competente,  se respinge le  proposte di
          cui  alle  lettere  b),   d) e   o) del   comma 12,  chiede
          all'Autorita'  una nuova proposta  e indica  esplicitamente
          i  principi e  i criteri   previsti dalla   presente  legge
          ai   quali attenersi.  Il Ministro  competente, qualora non
          intenda accogliere   la seconda   proposta  dell'Autorita',
          propone  al  Presidente  del  Consiglio    dei  Ministri di
          decidere, previa deliberazione    del    Consiglio      dei
          Ministri,     in     difformita' esclusivamente per gravi e
          rilevanti motivi di utilita' generale.
            14.  A  ciascuna  Autorita'   sono  trasferite  tutte  le
          funzioni amministrative  esercitate  da  organi  statali  e
          da    altri    enti    e  amministrazioni pubblici, anche a
          ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni,  Fino
          alla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di  cui al
          comma 28,  il  Ministro competente  continua comunque    ad
          esercitare    le    funzioni    in   precedenza   ad   esso
          attribuite  dalla normativa  vigente. Sono  fatte salve  le
          funzioni  di indirizzo  nel settore  spettanti  al  Governo
          e  le  attribuzioni  riservate  alle autonomie locali.
            15. Nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  si
          applicano  gli  articoli  12 e 13 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della   Repubblica  31    agosto
          1972,    n.  670,    e  le   relative norme   di attuazione
          contenute   nel decreto del Presidente  della Repubblica 22
          marzo 1974, n. 381, e nel   decreto  dei  Presidente  della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
            16. Nella  regione Valle  d'Aosta si  applicano le  norme
          contenute  negli  articoli    7, 8, 9   e 10  dello statuto
          speciale,  approvato con legge costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 4.
            17.  Ai  fini  della  presente  legge    si intendono per
          tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
          imposte.
            18. Salvo quanto previsto dall'art.  3  e  unitamente  ad
          altri  criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui
          al comma 12, lettera e), che   l'Autorita' fissa    per  la
          determinazione  della  tariffa con  il metodo del pricecap,
          inteso come limite massimo    della  variazione  di  prezzo
          vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
            a)   tasso   di   variazione   medio  annuo  riferito  ai
          dodici  mesi precedenti  dei  prezzi  al  consumo   per  le
          famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT;
            b)    obiettivo  di   variazione   del tasso   annuale di
          produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
            19.  Ai fini  di cui   al   comma 18   si  fa    altresi'
          riferimento  ai seguenti elementi:
            a)   recupero   di  qualita'  del  servizio   rispetto  a
          standards prefissati per un periodo almeno triennale;
            b)   costi   derivanti da   eventi    imprevedibili    ed
          eccezionali,   da mutamenti  del quadro  normativo  o dalla
          variazione degli  obblighi relativi al servizio universale;
            c) costi derivanti dall'adozione di interventi  volti  al
          controllo  e alla   gestione   della  domanda    attraverso
          l'uso  efficiente  delle risorse.
            20. Per lo svolgimento delle proprie  funzioni,  ciascuna
          Autorita':
            a)    richiede,  ai   soggetti   esercenti il   servizio,
          informazioni  e documenti sulle loro attivita';
            b) effettua  controlli in ordine al  rispetto degli  atti
          di  cui ai commi 36 e 37;
            c)  irroga,  salvo che  il  fatto  costituisca  reato, in
          caso   di inosservanza  dei   propri  provvedimenti   o  in
          caso   di  mancata ottemperanza  da  parte   dei   soggetti
          esercenti  il  servizio,  alle richieste di  informazioni o
          a quelle  connesse all'effettuazione dei controlli,  ovvero
          nel    caso  in    cui    le informazioni   e i   documenti
          acquisiti  non  siano  veritieri,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  non  inferiori  nel minimo a lire 50  milioni e
          non superiori nel massimo a lire 300  miliardi; in  caso di
          reiterazione   delle violazioni   ha la  facolta',  qualora
          cio'  non  comprometta la fruibilita' del servizio da parte
          degli utenti,  di sospendere l'attivita' di impresa  fino a
          sei mesi   ovvero proporre   al   Ministro competente    la
          sospensione o  la decadenza della concessione;
            d)    ordina   al soggetto   esercente   il   servizio la
          cessazione  di comportamenti lesivi   dei  diritti    degli
          utenti,  imponendo,    ai  sensi  del comma 12, lettera g),
          l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
            e)  puo'  adottare,  nell'ambito   della   procedura   di
          conciliazione  o di arbitrato,   provvedimenti   temporanei
          diretti  a    garantire    la  continuita'  dell'erogazione
          del  servizio  ovvero  a    far cessare forme di abuso o di
          scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente  il
          servizio.
            21.    Il   Governo,   nell'ambito    del   documento  di
          programmazione economicofinanziaria, indica alle  Autorita'
          il  quadro  di  esigenze  di  sviluppo    dei  servizi   di
          pubblica  utilita'    che  corrispondono    agli  interessi
          generali del Paese.
            22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute
          a  fornire  alle Autorita', oltre a notizie e informazioni,
          la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
            23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi    del  capo  III
          della  legge  7  agosto    1990,  n.    241,    con proprio
          regolamento,    da  adottare     entro  novanta      giorni
          dall'avvenuta    nomina,    audizioni    periodiche   delle
          formazioni associative nelle  quali i consumatori  e    gli
          utenti  siano organizzati.  Nel  medesimo  regolamento sono
          altresi'   disciplinati audizioni     periodiche      delle
          associazioni       ambientaliste,       delle  associazioni
          sindacali   delle  imprese    e  dei  lavoratori    e    lo
          svolgimento   di  rilevazioni  sulla   soddisfazione  degli
          utenti  e sull'efficacia dei sevizi.
            24. Entro  sessanta giorni   dalla data di    entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  con uno o piu' regolamenti
          emanati ai sensi dell'art.   17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono definiti:
            a)   le procedure  relative  alle attivita'  svolte dalle
          Autorita' idonee a  garantire agli interessati    la  piena
          conoscenza  degli atti istruttori,  il  contraddittorio, in
          forma  scritta  e orale,  e  la verbalizzazione;
            b)   i   criteri,   le   condizioni,   i   termini  e  le
          modalita'    per  l'esperimento     di     procedure     di
          conciliazione   o  di  arbitrato  in contraddittorio presso
          le Autorita'  nei casi di controversie insorte  tra  utenti
          e  soggetti esercenti   il servizio, prevedendo  altresi' i
          casi in    cui  tali  procedure    di  conciliazione  o  di
          arbitrato  possano essere   rimesse   in   prima    istanza
          alle  commissioni   arbitrali   e conciliative    istituite
          presso  le  camere  di commercio,  industria, artigianato e
          agricoltura,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 4, lettera a),
          della legge 29 dicembre 1993, n.  580. Fino  alla  scadenza
          del  termine fissato   per la  presentazione delle  istanze
          di  conciliazione o   di deferimento agli    arbitri,  sono
          sospesi   i termini per il  ricorso in sede giurisdizionale
          che,  se  proposto,  e'    improcedibile.  Il  verbale   di
          conciliazione   o   la  decisione  arbitrale  costituiscono
          titolo esecutivo.
            25. I  ricorsi avverso gli  atti e i provvedimenti  delle
          Autorita'  rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva   del
          giudice  amministrativo  e  sono    proposti  avanti     il
          tribunale      amministrativo   regionale     ove  ha  sede
          l'Autorita'.
            26.  La   pubblicita' di   atti   e   procedimenti  delle
          Autorita'    e'  assicurata  anche   attraverso un apposito
          bollettino  pubblicato dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri.
            27.    Ciascuna Autorita'   ha  autonomia  organizzativa,
          contabile  e amministrativa.  Il   bilancio  preventivo   e
          il    rendiconto  della gestione,  soggetto   al  controllo
          della  Corte   dei  conti,  sono pubblicati nella  Gazzetta
          Ufficiale.
            28.   Ciascuna    Autorita',  con    propri  regolamenti,
          definisce,  entro  trenta       giorni     dalla        sua
          costituzione,     le  norme    concernenti l'organizzazione
          interna   e il  funzionamento,  la    pianta  organica  del
          personale    di   ruolo,   che   non   puo'   eccedere   le
          ottanta  unita', l'ordinamento delle carriere, nonche',  in
          base  ai  criteri  fissati  dal  contratto    collettivo di
          lavoro    in  vigore    per  l'Autorita'    garante   della
          concorrenza  e    del    mercato  e    tenuto   conto delle
          specifiche esigenze   funzionali  e    organizzative,    il
          trattamento giuridico  ed economico  del   personale.  Alle
          Autorita'   non    si  applicano  le disposizioni di cui al
          decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
          modificazioni,   fatto salvo  quanto previsto dal  comma 10
          del presente articolo.
            29. Il  regolamento del   personale di    ruolo  previsto
          nella   pianta   organica  di  ciascuna  Autorita'  avviene
          mediante pubblico concorso, ad eccezione delle    categorie
          per  le    quali sono previste  assunzioni in base all'art.
          16 della legge 28   febbraio 1987, n.  56,    e  successive
          modificazioni.    In   sede di   prima   attuazione   della
          presente  legge ciascuna  Autorita'    provvede    mediante
          apposita      selezione    anche  nell'ambito del personale
          dipendente  da pubbliche amministrazioni in possesso  delle
          competenze   e   dei requisiti   di  professionalita'    ed
          esperienza   richiesti  per  l'espletamento  delle  singole
          funzioni e tale da garantire   la massima    neutralita'  e
          imparzialita'    comunque nella misura  massima del  50 per
          cento  dei posti  previsti nella  pianta organica.
            30. Ciascuna  Autorita' puo'   assumere, in   numero  non
          superiore  a quaranta  unita', dipendenti  con  contratto a
          tempo determinato  di durata  non superiore   a   due  anni
          nonche'    esperti e  collaboratori esterni, in numero  non
          superiore a dieci, per   specifici  obiettivi  e  contenuti
          professionali, con contratti  a tempo determinato di durata
          non  superiore  a due anni che possono essere rinnovati per
          non piu' di due volte.
            31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di
          contratto a  tempo determinato  presso  le Autorita'    non
          puo'  assumere   altro impiego  o incarico  ne'  esercitare
          altra attivita'   professionale, anche   se  a    carattere
          occasionale.  Esso,   inoltre,   non puo'   avere interessi
          diretti   o  indiretti  nelle  imprese   del  settore.   La
          violazione     di  tali   divieti   costituisce   causa  di
          decadenza dall'impiego ed   e' punita, ove   il  fatto  non
          costituisca      reato,  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari,  nel minimo, a 5 milioni di lire,  e,  nel
          massimo,  alla  maggior    somma  tra  50 milioni di lire e
          l'importo del corrispettivo percepito.
            32.  Entro novanta  giorni dalla   data di    entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono    emanati,  ai sensi
          dell'art. 17,  comma 2, della legge  23  agosto 1988,    n.
          400,    uno   o   piu' regolamenti   volti  a trasferire le
          ulteriori competenze   connesse a  quelle  attribuite  alle
          Autorita'  dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a
          sopprimere gli uffici  e a  rivedere le   piante  organiche
          delle   amministrazioni  pubbliche     interessate    dalla
          applicazione della   presente   legge    e  cessano      le
          competenze     esercitate  in    materia    dal    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione    economica.  A
          decorrere dalla data di  entrata in vigore dei  regolamenti
          di  cui al  presente comma sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative   e   regolamentari    che  disciplinano    gli
          uffici   soppressi  riorganizzati.  I  regolamenti indicano
          le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
            33.    Le  Autorita',   con riferimento   agli atti  e ai
          comportamenti  delle    imprese  operanti    nei    settori
          sottoposti    al  loro   controllo, segnalano all'Autorita'
          garante della  concorrenza e del  mercato la sussistenza di
          ipotesi di violazione delle   disposizioni della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 .
            34.   Per   le   materie   attinenti  alla  tutela  della
          concorrenza, l'Autorita' garante  della concorrenza  e  del
          mercato    esprime parere obbligatorio entro  il termine di
          trenta   giorni alle amministrazioni  pubbliche  competenti
          in  ordine    alla  definizione    delle  concessioni,  dei
          contratti di   servizio  e    degli  altri    strumenti  di
          regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
            35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma
          1,  la  cui  durata non   puo' essere   superiore ad   anni
          quaranta,    possono  essere  onerose,  con  le   eccezioni
          previste dalla normativa vigente.
            36.    L'esercizio  del    servizio   in concessione   e'
          disciplinato  da convenzioni  ed  eventuali  contratti   di
          programma  stipulati  tra l'amministrazione concedente e il
          soggetto esercente il servizio, nei quali sono    definiti,
          in    particolare, l'indicazione  degli obiettivi generali,
          degli  scopi  specifici  e  degli  obblighi  reciproci   da
          perseguire nello svolgimento del  servizio; le procedure di
          controllo  e  le  sanzioni    in  caso di inadempimento; le
          modalita'   e le  procedure  di    indennizzo    automatico
          nonche'  le    modalita'    di   aggiornamento, revisione e
          rinnovo del contratto di programma o della convenzione.
            37.  Il  soggetto  esercente  il   servizio predispone un
          regolamento di servizio nel  rispetto dei principi di   cui
          alla  presente legge  e di quanto stabilito  negli atti  di
          cui al  comma 36.  Le determinazioni delle   Autorita'   di
          cui   al comma  12,  lettera  h),  costituiscono modifica o
          integrazione del regolamento di servizio.
            38.  All'onere  derivante   dall'istituzione      e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato    in  lire 3
          miliardi  per il 1995 e  in lire 20 miliardi, per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
            a)      per   il     1995,     mediante    corrispondente
          riduzione     dello stanziamento iscritto,    ai  fini  del
          bilancio  triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
          di    previsione  del Ministero del tesoro per l'anno  1995
          all'uopo   parzialmente     utilizzando    l'accantonamento
          relativo       al    Ministero      dell'industria,     del
          commercio    e dell'artigianato;
            b)  a  decorrere  dal   1996, mediante   contributo    di
          importo    non  superiore  all'uno  per  mille  dei  ricavi
          dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti    il
          servizio  stesso;  il    contributo  e' versato entro il 31
          luglio di ogni anno nella misura   e secondo  le  modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze emanato,
          di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
            39.  Il  Ministro  delle   finanze e'   autorizzato    ad
          adeguare  il contributo a carico  dei soggetti esercenti il
          servizio  in  relazione  agli   oneri atti   a coprire   le
          effettive  spese di  funzionamento di ciascuna Autorita'.
            40. Le  somme di  cui al   comma 38, lettera    b),  sono
          versate allo stato di previsione dell'entrata del  bilancio
          dello  Stato  per essere riassegnate  ad un  unico capitolo
          dello stato  di previsione  della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.
            41.  Il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - L'art. 26 del R.D. 8  gennaio  1931,  n.  148,  recante
          "Coordinamento delle norme  sulla disciplina  giuridica dei
          rapporti      collettivi   del  lavoro  con     quelle  sul
          trattamento  giuridicoeconomico     del   personale   delle
          ferrovie,  tranvie    e  linee  di navigazione interna   in
          regime di concessione" pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 marzo 1931, n. 56, cosi' recita:
            "Art.    26. -  In caso  di  cessione di  linee ad  altra
          azienda,  o fusione di aziende, devono essere osservate  le
          disposizioni  stabilite dall'autorita' governativa all'atto
          dell'approvazione della cessione o    della  fusione    del
          passaggio    del   personale di  ruolo alla  nuova azienda,
          mantenendo,  per  quanto  e'  possibile,  al  personale  un
          trattamento  non   inferiore  a    quello   precedentemente
          goduto  e assicurando i diritti acquisiti.
            In    caso di   mutamento   nei sistemi   di   esercizio,
          l'azienda  deve utilizzare,   in   quanto   sia  dichiarato
          idoneo   dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti
          da questa riconosciuti necessari, il personale  addetto  ai
          vari    servizi, rispettandone, per  quanto e' possibile, i
          diritti acquisiti.
            Nei casi di cui ai due comma   precedenti ed in  caso  di
          riduzione  di  posti   per limitazione,   semplificazione o
          soppressione  di     servizi,  debitamente      autorizzata
          dall'autorita'   governativa, l'azienda  puo' procedere  ai
          necessari  esoneri di   agenti nelle   qualifiche in    cui
          risultino le eccedenze, salvo ad  assegnarli nei limiti del
          possibile  ad  altre qualifiche  immediatamente  inferiori,
          tenendo presenti   i  requisiti    preferenziali    di  cui
          all'ultimo  comma  dell'art. 9  del presente regolamento.
            L'azienda    e'    tenuta  a  riprendere  di   preferenza
          gli  agenti esonerati, che ne facciano  domanda,  a  misura
          che  si  rendono  vacanti  i posti,     cui   essi     sono
          idonei,  purche'   durante  il    servizio  precedentemente
          prestato  non    siano    incorsi in   una delle   mancanze
          previste  dagli articoli  43   e   45. Il   diritto    alla
          preferenza  si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.
            Nei   casi   considerati  dal  presente  articolo  ed  in
          quello   di cessazione   definitiva   dell'esercizio     e'
          accordata   al  personale esonerato, che non abbia maturato
          diritto a pensione, una indennita'  di  buonuscita    nella
          misura   di un  mese di  stipendio o  paga ultimi raggiunti
          per i  primi  cinque  anni, e  di  quindici  giorni per   i
          successivi  anni  di  servizio esclusi   quelli prestati in
          condizione di ordinario o di straordinario.
            In ogni caso  l'indennita' non puo' essere minore di  due
          mesi, ne' maggiore di dodici mesi dello  stipendio  o  paga
          ultimi raggiunti.
            Nei  casi  di    riduzione  di  posti  per   limitazione,
          semplificazione  o  soppressione  di    servizi,   l'agente
          esonerato  conserva  il    diritto  di  preferenza  qualora
          rifiuti  l'indennita'  entro  due   mesi   dalla   notifica
          fattagli".
            -  L'art.    17,  commi 51   e seguenti,   della legge n.
          127/1997 cosi' recita:
            "51. I  comuni, le province   e gli   altri  enti  locali
          possono,  per  atto  unilaterale,  trasformare  le  aziende
          speciali costituite ai sensi  dell'articolo  22,  comma  3,
          lettera  c),    della  legge  8  giugno  1990, n.   142, in
          societa'  per azioni, di cui  possono    restare  azionisti
          unici  per    un  periodo    comunque    non  superiore   a
          due  anni   dalla trasformazione. Il capitale iniziale   di
          tali  societa'  e'  determinato  dalla    deliberazione  di
          trasformazione  in misura   non inferiore   al  fondo    di
          dotazione  delle  aziende  speciali risultante  dall'ultimo
          bilancio di  esercizio approvato e  comunque in misura  non
          inferiore   all'importo     minimo     richiesto    per  la
          costituzione    delle    societa'  medesime.    L'eventuale
          residuo    del patrimonio   netto  conferito  e' imputato a
          riserve e fondi, mantenendo ove possibile le  denominazioni
          e  le  destinazioni  previste  nel   bilancio delle aziende
          originarie. Le societa' conservano  tutti i  diritti e  gli
          obblighi    anteriori  alla  trasformazione  e   subentrano
          pertanto  in tutti   i rapporti   attivi  e  passivi  delle
          aziende originarie.
            52.  La  deliberazione di  trasformazione tiene  luogo di
          tutti gli adempimenti in materia  di    costituzione  delle
          societa'   previsti   dalla  normativa    vigente,    ferma
          l'applicazione delle   disposizioni   degli articoli  2330,
          commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
            53.  Ai  fini  della definitiva determinazione dei valori
          patrimoniali  conferiti,     entro  tre     mesi      dalla
          costituzione    delle societa',  gli amministratori  devono
          richiedere  a   un  esperto   designato  dal presidente del
          tribunale una   relazione giurata ai   sensi  e    per  gli
          effetti  dell'art.  2343, primo  comma, del  codice civile.
          Entro sei  mesi  dal  ricevimento  di  tale  relazione  gli
          amministratori  e  i  sindaci  determinano      i    valori
          definitivi  di   conferimento  dopo   avere controllato  le
          valutazioni   contenute nella   relazione  stessa    e,  se
          sussistono  fondati  motivi,  aver proceduto alla revisione
          della stima.  Fino a quando i valori di   conferimento  non
          sono  stati  determinati  in via definitiva le azioni delle
          societa' sono inalienabili.
            54. Le societa' di  cui  al    comma  51  possono  essere
          costituite  anche  ai   fini dell'applicazione  delle norme
          di cui   al  decreto-legge    31  maggio  1994,    n.  332,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla   legge 30 luglio
          1994, n. 474.
            55. Le  partecipazioni nelle  societa' di cui   al  comma
          51  possono  essere  alienate  anche    ai  fini  e  con le
          modalita'  di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498.
            56. Il conferimento   e  l'assegnazione  dei  beni  degli
          enti  locali e delle aziende speciali  alle societa' di cui
          al comma  51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette  e
          indirette, statali e regionali.
            57.  La  deliberazione   di cui al comma 51 potra'  anche
          prevedere  la  scissione   dell'azienda   speciale   e   la
          destinazione  a  societa' di nuova costituzione di  un ramo
          aziendale di questa.   Si applicano,    in  tal  caso,  per
          quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a
          56  e  da  60  a  61 del  presente  articolo  nonche'  agli
          articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
            58.  All'art.   22, comma 3,  della legge 8  giugno 1990,
          n.  142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
            " e) a mezzo di societa' per azioni o  a  responsabilita'
          limitata  a  prevalente      capitale   pubblico     locale
          costituite     o    partecipate  dall'ente  titolare    del
          pubblico    servizio,  qualora sia   opportuna in relazione
          alla  natura o  all'ambito  territoriale  del servizio   la
          partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
            59.  Le  citta'  metropolitane  e  i comuni, anche con la
          partecipazione della  provincia e  della  regione,  possono
          costituire  societa'    per  azioni    per   progettare   e
          realizzare   interventi   di    trasformazione  urbana,  in
          attuazione  degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
          le deliberazioni  dovranno in ogni  caso prevedere che  gli
          azionisti privati delle societa'  per azioni  siano  scelti
          tramite  procedura  di evidenza pubblica.   Le societa'  di
          trasformazione      urbana   provvedono   alla   preventiva
          acquisizione   delle aree interessate dall'intervento, alla
          trasformazione  e  alla commercializzazione  delle  stesse.
          Le acquisizioni possono avvenire consensualmente  o tramite
          ricorso alle procedure    di  esproprio    da    parte  del
          comune.      Le   aree     interessate  dall'intervento  di
          trasformazione sono individuate con  delibera del consiglio
          comunale.   L'individuazione  delle  aree   di   intervento
          equivale  a  dichiarazione di pubblica  utilita', anche per
          le aree non interessate  da opere  pubbliche. Le   aree  di
          proprieta'  degli  enti locali  interessate dall'intervento
          possono  essere attribuite   alla societa'   a titolo    di
          concessione.  I rapporti  tra gli  enti locali azionisti  e
          la    societa' per   azioni di  trasformazione urbana  sono
          disciplinati da una   convenzione contenente, a  pena    di
          nullita', gli obblighi e i diritti delle parti".