Art. 3. 
              Trasporti pubblici di interesse nazionale 
  1.  Costituiscono  servizi  pubblici  di  trasporto  di   interesse
nazionale: 
  a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti  che
si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e  dei  servizi
elicotteristici; 
  b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione  dei  servizi  di
cabotaggio  che  si  svolgono  prevalentemente  nell'ambito  di   una
regione; 
  c)   i   servizi   di   trasporto   automobilistico   a   carattere
internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee
interregionali che collegano piu' di due regioni; 
  d) i servizi  di  trasporto  ferroviario  internazionali  e  quelli
nazionali  di  percorrenza  mediolunga  caratterizzati   da   elevati
standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente  individuati
con decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Qualora  la
predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque  giorni  dalla
prima seduta  in  cui  l'oggetto  e'  posto  all'ordine  del  giorno,
provvede il Consiglio dei Ministri; 
  e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari; 
  f)  i  servizi  di  trasporto  di  merci  pericolose,   nocive   ed
inquinanti.