Art. 5.
                Conferimento a regioni ed enti locali
  1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalita'
di  cui  agli  articoli  6  e  seguenti,  tutti  i compiti e tutte le
funzioni  relativi  al  servizio  pubblico  di trasporto di interesse
regionale  e  locale,  in  atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
amministrazione  dello  Stato,  centrale  o periferica, anche tramite
enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti
allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.