Art. 6. Delega alle regioni 1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non gia' compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. 2. Sono, altresi', delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59/1997, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, cosi' recita: "7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa' gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni".