Art. 6.
                         Delega alle regioni
  1.  Sono  delegati  alle  regioni  i  compiti di programmazione dei
servizi  di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo
14,  non  gia'  compresi  nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
  2.  Sono, altresi', delegati alle regioni i compiti programmatori e
amministrativi  e  le  funzioni  di  cui  agli  articoli  8  e  9, in
conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b),
della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  i  compiti  e  le funzioni di cui
all'articolo 10.
 
 Note all'art. 6:
            -  Il testo  dell'art.  4,  comma 4,  lettera  b),  della
          legge  n.  59/1997, e' riportato nelle note alle premesse.
            -  L'art.  2,  comma 7, della  legge 23 dicembre 1997, n.
          662, recante "Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1996, n. 303, cosi' recita:
            "7. A decorrere dal 1 gennaio  2000 le  regioni  potranno
          affidare  in concessione,   regolata    da  contratti    di
          servizio,    le   gestioni ferroviarie  ristrutturate    ai
          sensi  dei   commi da   1 a 10  a societa' gia' esistenti o
          che verranno    costituite  per  la  gestione  dei  servizi
          ferroviari  d'interesse regionale  e  locale, eventualmente
          compresi  quelli  attualmente in concessione. Tali societa'
          avranno accesso, per  i  loro    servizi,  alla  rete    in
          concessione  alla  Ferrovie    dello  Stato  S.p.a.  con le
          modalita' che verranno  stabilite,  in  applicazione  della
          direttiva 91/440/CEE  del Consiglio del  29 luglio 1991  ai
          trasporti  ferroviari  regionali   e locali. Le   procedure
          attraverso le  quali le regioni assumono la    qualita'  di
          ente  concedente    nei  confronti  delle predette societa'
          verranno definite mediante  accordi  di  programma  tra  il
          Ministero   dei   trasporti  e    della  navigazione  e  le
          regioni interessate, entro il  mese di giugno 1999.    Tali
          accordi   definiranno  il  trasferimento  dei  beni,  degli
          impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali
          governative a titolo gratuito alle regioni".