Art. 7.
                   Trasferimento agli enti locali
  1.  Le  regioni,  in conformita' ai singoli ordinamenti regionali e
sentite  le  rappresentanze  degli  enti  e  delle  autonomie locali,
conferiscono  alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte
le  funzioni  e  i compiti regionali in materia di trasporto pubblico
locale  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione,  che  non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
  2.  I  conferimenti  delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1
sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative
e  organizzative degli enti, nonche' nel rispetto dei principi di cui
all'articolo  4,  comma  3,  della  legge n. 59, e particolarmente di
quelli  di sussidiarieta', economicita', efficienza, responsabilita',
unicita'  e  omogeneita'  dell'amministrazione,  nonche' di copertura
finanziaria,  con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  adottano  la  legge di puntuale individuazione
delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformita'
ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se
la  regione non provvede entro il termine indicato, il governo adotta
le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge
n. 59.
  4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite
a  norma  del  comma  1,  svolgono  nei servizi pubblici di trasporto
locale  le  funzioni  e  i  compiti non mantenuti allo Stato, a norma
degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10
e  11,  secondo  i  principi e le competenze rispettivamente previsti
dagli  articoli  3,  9,  14  e  29 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull'ordinamento  delle  autonomie  locali, nonche' in conformita' ai
principi  della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto.
Sono,   in   particolare,   conferiti  agli  enti  locali  i  compiti
amministrativi  e  le  funzioni  nei settori del trasporto lagunare e
lacuale.
 
 Note all'art. 7:
            - L'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 cosi' recita:
            "3. I  conferimenti di funzioni  di cui ai  comuni 1 e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
            a)    il    principio    di       sussidiarieta',     con
          l'attribuzione    della generalita'   dei compiti   e delle
          funzioni amministrative  ai comuni alle  province  e   alle
          comunita'   montane,   secondo   le   rispettive dimensioni
          territoriali,    associative   e     organizzative,     con
          l'esclusione    delle sole  funzioni  incompatibili  con le
          dimensioni  medesime,  attribuendo     le   responsabilita'
          pubbliche  anche    al  fine  di favorire l'assolvimento di
          funzioni e di compiti di rilevanza sociale da  parte  delle
          famiglie,    associazioni    e  comunita',    all'autorita'
          territorialmente   e   funzionalmente   piu'  vicina     ai
          cittadini interessati;
            b)  il    principio di completezza,   con la attribuzione
          alla regione dei compiti  e delle funzioni   amministrative
          non  assegnati  ai sensi della lettera a), e delle funzioni
          di programmazione;
            c)  il principio   di efficienza   e    di  economicita',
          anche  con    la  soppressione delle funzioni e dei compiti
          divenuti superflui;
            d) il principio  di cooperazione tra Stato, regioni    ed
          enti   locali   anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea;
            e)   i   principi   di      responsabilita'  ed  unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto delle funzioni e dei    compiti    connessi,
          strumentali      e   complementari,     e     quello     di
          identificabilita'  in capo  ad   un unico   soggetto  anche
          associativo  della  responsabilita'  di  ciascun servizio o
          attivita' amministrativa;
            f)  il  principio  di  omogeneita',    tenendo  conto  in
          particolare   delle   funzioni     gia'  esercitate     con
          l'attribuzione  di funzioni  e compiti omogenei allo stesso
          livello di governo;
            g)  il    principio  di   adeguatezza,   in     relazione
          all'idoneita' organizzativa  dell'amministrazione ricevente
          a  garantire,    anche  in  forma associata con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
            h)  il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle   funzioni   in   considerazione      delle   diverse
          caratteristiche,      anche   associative,    demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi;
            i)    il  principio    della    copertura finanziaria   e
          patrimoniale   dei costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative conferite;
            l)   il    principio  di    autonomia  organizzativa    e
          regolamentare   e  di  responsabilita'  degli  enti  locali
          nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi,
          ad essi conferiti".
            -  L'art.  4,  comma  5,  della  legge  n. 59/1997, cosi'
          recita:
            "5.  Ai fini  dell'applicazione dell'art.  3 della  legge
          8  giugno 1990, n.  142 e del  principio di  sussidiarieta'
          di  cui  al    comma  3, lettera a), del presente articolo,
          ciascuna regione adotta, entro sei mesi  dall'emanazione di
          ciascun   decreto legislativo,    la  legge    di  puntuale
          individuazione delle  funzioni trasferite  o delegate  agli
          enti    locali e   di   quelle   mantenute in   capo   alla
          regione  stessa.  Qualora la regione non provveda entro  il
          termine  indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro
          i   successivi   novanta   giorni,   sentite   le   regioni
          inadempienti,   uno   o      piu'  decreti  legislativi  di
          ripartizione di  funzioni  tra regione   ed   enti   locali
          le  cui    disposizioni    si  applicano  fino alla data di
          entrata in vigore della legge regionale".
            -  L'art.  3  della legge 8  giugno 1990, n. 142, recante
          "Ordinamento delle  autonomie  locali",   pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 giugno 1990, n. 135, casi recita:
            "Art.  3 (Rapporti  tra  regioni ed  enti locali).  -  1.
          Ai    sensi  dell'art.  117,  primo    e  secondo  comma, e
          dell'art.  118, primo comma, della   Costituzione,    ferme
          restando    le    funzioni   che attengano   ad esigenze di
          carattere unitario nei rispettivi   territori,  le  regioni
          organizzano   l'esercizio   delle  funzioni  amministrative
          a  livello locale attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di  cui al comma 1, le  leggi    regionali  si
          conformano  ai  principi stabiliti dalla  presente legge in
          ordine   alle funzioni del comune    e  della    provincia,
          identificando    nelle  materie    e  nei    casi  previsti
          dall'art.  117 della  Costituzione gli interessi   comunali
          e  provinciali  in  rapporto  alle    caratteristiche della
          popolazione e del territorio.
            3. La legge  regionale  disciplina  la  cooperazione  dei
          comuni e delle province  tra  loro e  con  la  regione,  al
          fine  di  realizzare  un efficiente sistema delle autonomie
          locali al servizio  dello  sviluppo  economico,  sociale  e
          civile.
            4.  La  regione  determina  gli  obiettivi generali della
          programmazione economicosociale   e   territoriale   e   su
          questa    base    ripartisce    le  risorse    destinate al
          finanziamento  del  programma di   investimenti degli  enti
          locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi  contenuti  nei  piani e  programmi  dello  Stato
          e delle   regioni   e provvedono,     per     quanto     di
          propria     competenza,     alla     loro specificazione ed
          attuazione.
            6. La legge regionale stabilisce    forme  e  modi  della
          partecipazione degli enti locali  alla formazione dei piani
          e    programmi  regionali e degli altri provvedimenti della
          regione.
            7.   La legge   regionale   fissa   i  criteri    e    le
          procedure  per  la formazione  e   attuazione  degli   atti
          e  degli   strumenti  della programmazione socioeconomica e
          della pianificazione territoriale dei  comuni    e    delle
          province    rilevanti    ai    fini   dell'attuazione   dei
          programmi regionali.
            8. La legge  regionale disciplina altresi', con  norme di
          carattere generale, modi  e procedimenti   per la  verifica
          della compatibilita' fra gli  strumenti di  cui al  comma 7
          e  i programmi  regionali, ove esistenti".
             - L'art. 9 della legge n. 142/1990, cosi' recita:
            "Art.  9 (Funzioni).  - 1.  Spettano  al comune  tutte le
          funzioni  amministrative  che  riguardino  la   popolazione
          ed  il   territorio comunale   precipuamente nei    settori
          organici      dei  servizi     sociali,  dell'assetto    ed
          utilizzazione   del     territorio   e    dello    sviluppo
          economico,  salvo quanto  non sia  espressamente attribuito
          ad  altri  soggetti   dalla   legge statale   o  regionale,
          secondo le  rispettive competenze.
            2.  Il  comune,  per l'esercizio delle funzioni in ambiti
          territoriali adeguati, attua  forme sia di    decentramento
          sia di  cooperazione con altri comuni e con la provincia".
             - L'art. 14 della legge n. 142/1990, cosi' recita:
            "Art.  14 (Funzioni).  -  1. Spettano  alla  provincia le
          funzioni  amministrative    di  interesse   provinciale che
          riguardino vaste  zone intercomunali o l'intero  territorio
          provinciale nei seguenti settori:
            a)    difesa   e   suolo,     tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente  e prevenzione delle calamita';
            b) tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  idriche  ed
          energetiche;
            c) valorizzazione dei beni culturali;
            d) viabilita' e trasporti;
            e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
          naturali;
            f) caccia e pesca nelle acque interne;
            g)    organizzazione    dello  smaltimento   dei  rifiuti
          a  livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
            h) servizi  sanitari, di  igiene e profilassi   pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
            i)  compiti  connessi  alla  istruzione    secondaria  di
          secondo  grado  ed  artistica    ed     alla     formazione
          professionale,  compresa  l'edilizia scolastica, attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
            l)   raccolta   ed      elaborazione   dati,   assistenza
          tecnicoamministrativa agli enti locali.
            2. La   provincia, in collaborazione   con i    comuni  e
          sulla    base di programmi, promuove  e coordina  attivita'
          nonche'  realizza    opere  di  rilevante         interesse
          provinciale     sia  nel   settore   economico, produttivo,
          commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
          sportivo.
            3. La   gestione di   tali attivita' ed    opere  avviene
          attraverso  le  forme   previste dalla  presente  legge per
          la  gestione dei  servizi pubblici".
             - L'art. 29 della legge n. 142/1990 cosi' recita:
            "Art.  29  (Funzioni). -  1.   Spettano   alle  comunita'
          montane    le  funzioni    attribuite dalla   legge e   gli
          interventi   speciali per   la montagna  stabiliti    dalla
          Comunita'    economica  europea  o    dalle leggi statali e
          regionali.
            2. L'esercizio associato di funzioni  proprie dei  comuni
          o  a  questi  delegate  dalla regione spetta alle comunita'
          montane.  Spetta   altresi'   alle   comunita'      montane
          l'esercizio   di ogni  altra funzione  ad esse delegata dai
          comuni, dalla provincia e dalla regione.
            3.  Le comunita'  montane adottano  piani pluriennali  di
          opere  ed interventi  e  individuano  gli  strumenti idonei
          a  perseguire  gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico,
          ivi compresi quelli previsti  dalla  Comunita'    economica
          europea,  allo    Stato  e  dalla    regione,  che  possono
          concorrere   alla   realizzazione   dei  programmi  annuali
          operativi di esecuzione del piano.
            4.  Le  comunita'  montane,  attraverso  le   indicazioni
          urbanistiche del piano pluriennale  di sviluppo, concorrono
          alla  formazione del piano territoriale di coordinamento.
            5.   Il   piano pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico
          ed  i  suoi aggiornamenti  sono adottati  dalle   comunita'
          montane  ed  approvati dalla provincia secondo le procedure
          previste dalla legge regionale.
            6. Le regioni provvedono, mediante  gli  stanziamenti  di
          cui  all'art.    1  della  legge  23 marzo 1981,   n. 93, a
          finanziare i programmi annuali  operativi  delle  comunita'
          montane,  sulla  base del riparto   di cui al numero 3) del
          quarto comma dell'art. 4 della legge  3 dicembre  1971,  n.
          1102, ed all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1981.
             7. Sono abrogati:
            a)  l'art.  1 della legge  25 luglio  1952, n. 991,  come
          sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio  1957,
          n. 657, ed il secondo comma dell'art. 14 della citata legge
          n. 991 del 1952;
            b)  gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.
          1102.
            8.  La  comunita' montana  puo'  essere   trasformata  in
          unione    di comuni, ai sensi di quanto disposto  dall'art.
          26, anche in deroga ai limiti di popolazione".