Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti: a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. 2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti: a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a); b) a partire dal 1 gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b). 3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnicoeconomico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999. 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese gia' esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalita' previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. 6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
Note all'art. 8: - L'art. 86 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, cosi' recita: "Art. 86 (Funzioni delegate). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. E' delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 30 maggio 1995, n. 204, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124.