Art. 8.
      Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in
                      concessione a F.S. S.p.a.
  1.   Sono  delegati  alle  regioni  le  funzioni  e  i  compiti  di
programmazione e di amministrazione inerenti:
  a)  le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per
la  ristrutturazione  alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  b)  le  ferrovie  in  concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie
dello Stato S.p.a.
  2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
  a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
all'articolo  2  della  citata  legge  n. 662 del 1996 e comunque non
oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di
cui al comma 1, lettera a);
  b)  a  partire  dal  1  gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio
2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
  3.  Le  regioni  subentrano  allo  Stato,  quali  concedenti  delle
ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma,  stipulati  a norma dell'articolo 12 del presente decreto,
con   i  quali  sono  definiti,  tra  l'altro,  per  le  ferrovie  in
concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al
risanamento  tecnicoeconomico  di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  4.  Gli  accordi  di  programma  di  cui al comma 3 e i decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,
rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
  5.  Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  cui  al  comma  4,  le  regioni  affidano la gestione dei servizi
ferroviari  di  cui  al  comma  1,  lettere a) e b), con contratti di
servizio  ai  sensi dell'articolo 19, ad imprese gia' esistenti o che
saranno   costituite  per  la  gestione  dei  servizi  ferroviari  di
interesse  regionale  o  locale.  Dette  imprese hanno accesso per lo
svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con
le  modalita'  previste  dal  regolamento da adottare con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17,
comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio
assicurano  che  sia  conseguito,  a  partire  dal  1 gennaio 2000 il
rapporto  di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al
netto dei costi di infrastruttura.
  6.  Con  successivi  provvedimenti  legislativi  si  provvede  alla
copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al
presente  articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine
rapporto,  al  netto  degli  interventi  gia' disposti ai sensi della
legge   30   maggio   1995,  n.  204,  e  delle  successive  analoghe
disposizioni.
 
 Note all'art. 8:
            -  L'art.  86 del D.P.R. 24  luglio 1977, n. 616, recante
          "Attuazione della delega  di cui all'art. 1  della legge 22
          luglio  1975, n. 382" pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 agosto  1977, n.  234, cosi' recita:
            "Art.    86    (Funzioni   delegate).    -   E'  delegato
          alle  regioni l'esercizio  delle  funzioni   amministrative
          in    materia   di   linee ferroviarie    in   concessione,
          anche     in   gestione     commissariale  governativa,  da
          effettuarsi con l'assegno delle  regioni interessate previo
          il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
            E'  delegato  alle regioni,   con l'assegno delle regioni
          interessate, l'esercizio  delle   funzioni   amministrative
          in    materia   di   linee ferroviarie secondarie   gestite
          dall'Azienda  autonoma     delle  ferrovie   dello   Stato,
          dichiarate  non    piu' utili all'integrazione   della rete
          primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
            Le regioni partecipano  al    controllo  della  sicurezza
          degli impianti fissi e dei veicoli  destinati all'esercizio
          dei  trasporti  regionali,  operato  dai  competenti uffici
          dello Stato.
            E' delegato   alle regioni l'esercizio  delle    funzioni
          relative  alla  sicurezza dei natanti addetti alle linee di
          navigazione interna".
            - L'art. 17,  comma 3, della legge 23 agosto    1988,  n.
          400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri"
          pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, cosi' recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -    La     legge   30   maggio    1995,   n.   204,   di
          conversione,  con modificazioni, del  D.L. 1  aprile  1995,
          n.  98,    recante  "Interventi urgenti   in   materia   di
          trasporti"  e'  pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale  30
          maggio 1995, n. 124.