Art. 5. 
                         Credito scolastico 
  1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni  alunno  che  ne  sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre  anni
della scuola secondaria superiore, un credito per  l'andamento  degli
studi, denominato credito scolastico. Tale credito  non  puo'  essere
complessivamente superiore  a  20  punti.  E'  stabilito  il  credito
massimo conseguibile in ciascun anno scolastico  e  sono  individuati
criteri omogenei per la sua  attribuzione  e  per  la  sua  eventuale
integrazione, nell'ultimo anno,  a  compensazione  di  situazioni  di
svantaggio,  riscontrate  negli  anni  precedenti  in   relazione   a
situazioni   familiari   o   personali   dell'alunno,   che   possano
considerarsi pienamente superate. 
  2. Il credito scolastico  degli  alunni  per  gli  anni  scolastici
antecedenti quello di prima applicazione della  nuova  disciplina  e'
ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio. 
  3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione  del  corso  di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  e'  attribuito,
per l'anno non frequentato, nella  misura  massima  prevista  per  lo
stesso; nei casi di abbreviazione per  leva  militare  ai  sensi  del
medesimo articolo 2, comma 4, e'  attribuito  nella  misura  ottenuta
nell'ultimo anno frequentato. 
  4. Per i candidati esterni  il  credito  scolastico  e'  attribuito
dalla  commissione  d'esame  sulla  base  della  documentazione   del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e  dei  risultati  delle
prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili  possono
essere valutate quali crediti formativi.