Art. 11 Patrimonio 1. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. 2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione puo' disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. 3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".