Art. 11 
                             Patrimonio 
 
  1. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili  ed
immobili di cui e' proprietaria, nonche'  da  lasciti,  donazioni  ed
erogazioni di qualsiasi  genere,  destinati  da  enti  o  privati  ad
incremento del patrimonio stesso. 
  2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con
esclusione del periodo in regime di commissariamento,  la  fondazione
puo' disporre  del  proprio  patrimonio,  con  esclusione  di  quanto
conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per  cento
del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo  di
procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. 
  3. Entro  venti  giorni  dalla  sua  nomina,  il  presidente  della
fondazione  chiede  al  presidente  del   tribunale   competente   la
designazione di uno o piu' esperti per la redazione  della  relazione
di stima  del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  4. La relazione contiene la descrizione  delle  singole  componenti
patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di  esse
e dei criteri di valutazione seguiti. 
 
           Nota all'art. 11:
            -    Il testo   dell'art.   64 del   codice di  procedura
          civile e'  il seguente:
            "Art.  64   (Responsabilita'   del   consulente). -    Si
          applicano    al consulente   tecnico le   disposizioni  del
          codice  penale relative  ai periti.
            In  ogni caso,  il consulente   tecnico che   incorre  in
          colpa  grave  nell'esecuzione   degli atti   che gli   sono
          richiesti,  e' punito  con l'arresto fino a un anno  o  con
          la   ammenda  fino  a  lire  venti  milioni.    Si  applica
          l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto  il
          risarcimento dei danni causati alle parti".