Art. 4 Settori di attivita' 1. Per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un propro direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attivita' sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti. 3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonche' alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attivita' di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche, l'attivita' delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.
Nota all'art. 4: - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' cosi' formulato: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".