Art. 4 
                        Settori di attivita' 
 
  1. Per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo  3,  la
Scuola nazionale di cinema  si  articola  in  due  distinti  settori,
coordinati   ciascuno   da   un   propro   direttore,   e   relativi,
rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed  alla
Cineteca nazionale. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  dell'Autorita'  di
Governo competente in materia  di  spettacolo,  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  sono  determinati,  nel
rispetto dell'autonomia didattica della Scuola,  l'ordinamento  degli
studi, in relazione alle  arti  ed  alle  tecniche  del  cinema,  con
particolare  riferimento  alla  regia,   alla   sceneggiatura,   alla
fotografia ed alla economia del cinema;  la  valenza  del  titolo  di
studio, anche in relazione ai possibili  sbocchi  professionali,  con
particolare riguardo ad attivita'  sovvenzionate  dallo  Stato  o  da
altri  enti  pubblici;  la  durata  dei  corsi  di  formazione  e  le
caratteristiche  dei  corsi  di  perfezionamento   ed   aggiornamento
eventualmente istituiti. 
  3. La Cineteca  nazionale  provvede  al  restauro  di  opere  della
cinematografia nazionale; alla  raccolta  ed  alla  conservazione  di
opere  della  cinematografia   nazionale   ed   internazionale,   con
particolare  riguardo  alle  opere  filmiche  iscritte  nel  pubblico
registro  per  la  cinematografia,  nonche'  alla  conservazione  dei
negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti  dal  fondo
di garanzia e negli altri casi  previsti  dalla  legge.  Essa  svolge
attivita' di ricerca, anche a supporto ed  in  coordinamento  con  il
settore della formazione, ricerca e  sperimentazione;  provvede  alla
diffusione della conoscenza e dello studio del materiale  raccolto  e
coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le
loro cineteche, l'attivita' delle cineteche pubbliche e private,  che
godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca
nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico. 
 
           Nota all'art. 4:
            -  L'art.  17,  comma 2, della   legge 23 agosto 1988, n.
          400, recante:   "Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei  Ministri"
          e' cosi' formulato: "2.  Con decreto del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri, sentito il  Consiglio di Stato, sono   emanati  i
          regolamenti  per  la disciplina  delle materie, non coperte
          da    riserva  assoluta  di  legge      prevista      dalla
          Costituzione,   per  le  quali le  leggi  della Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo,  determinano  le norme  generali regolatrici della
          materia e dispongono     l'abrogazione     delle      norme
          vigenti,   con   effetto dall'entrata in vigore delle norme
          regolamentari".