Art. 7 Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico e' composto da: a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede; b) i coordinatori dei settori di attivita'; c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica. 2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, delibera in ordine: a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con particolare riguardo alle attivita' di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4; b) al funzionamento della Cineteca nazionale; c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.