Art. 7 
                        Comitato scientifico 
 
  1. Il comitato scientifico e' composto da: 
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede; 
b) i coordinatori dei settori di attivita'; 
c) tre esperti, scelti dal consiglio di  amministrazione,  dei  quali
   due tra  docenti  universitari  in  materie  inerenti  la  cultura
   cinematografica. 
  2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno  quattro
componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti  dal  consiglio
di amministrazione, delibera in ordine: 
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e  didattico,
   con   particolare   riguardo   alle   attivita'   di   ricerca   e
   sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4; 
b) al funzionamento della Cineteca nazionale; 
c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e  di
formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.