Art. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne' prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata a testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1". "Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".