Art. 3.
  A  decorrere dal  1 gennaio  1998 i  concessionari ed  i commissari
governativi  sono autorizzati  ad effettuare  la compensazione  delle
somme versate a titolo di acconto, di  cui agli articoli 1 e 2, con i
riversamenti  in  tesoreria  provinciale dello  Stato  relativi  alle
riscossioni effettuate  ai sensi del  combinato disposto di  cui agli
articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il  testo   degli articoli   2 e   4 del   D.Lgs. n.
          237/1997 e'  il seguente: "Art.  2. - 1.  Ai soli   effetti
          del presente  decreto, per entrate si intendono:
            a)  le  tasse  e imposte indirette e relativi accessori e
          sanzioni;
            b)   i   canoni,   proventi   e    relativi    accessori,
          derivanti    dalla utilizzazione   di    beni  del  demanio
          pubblico   e  del  patrimonio indisponibile dello Stato;
            c) le  somme dovute   per l'utilizzazione,   anche  senza
          titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
               d) le entrate patrimoniali;
            e)  le  entrate del Tesoro  e delle altre amministrazioni
          dello  Stato  per  le  quali    singole  disposizioni   ne'
          prevedono il  versamento ad un ufficio finanziario;
            f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
            g)      le     sanzioni     inflitte   dalle    autorita'
          giudiziarie   ed amministrative;
            h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A  allegata  a
          testo  unico  delle   disposizioni concernenti   le imposte
          ipotecaria  e     catastale,   approvato      con   decreto
          legislativo    31 ottobre   1990,  n. 347,  come sostituita
          dall'art. 10, comma 12,  del decreto-legge 20 giugno  1996,
          n.  323,  convertito,  con  modificazioni,    dalla legge 8
          agosto 1996, n.  425;
            i) i tributi speciali di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n. 648, come modificata  dal  comma  13  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 323 del 1996;
            l)  tutte    le altre somme   a qualsiasi titolo riscosse
          dagli uffici finanziari di cui all'art. 1".
            "Art.   4. -   1.  Le    entrate    sono  riscosse    dal
          concessionario    del  servizio  di riscossione dei tributi
          nella cui  circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  finanziario
          competente   e    dagli  istituti  di  credito  secondo  le
          modalita'  di  cui   agli   articoli   6,   7   e   8   del
          regolamento  concernente  l'istituzione del conto  fiscale,
          emanato con decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
          1993,    n. 567. Per i compensi alle aziende di  credito si
          applicano  le disposizioni di cui  all'art. 10 del   citato
          regolamento   n.   567   del  1993  e  per  i  compensi  ai
          concessionari si applicano le disposizioni  di cui all'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            2.  A  seguito  dell'entrata  in funzione degli sportelli
          automatizzati che consentono    l'acquisizione  in    tempo
          reale    dei  dati    relativi ai pagamenti, il compito  di
          riscuotere le entrate  puo' essere affidato anche  all'Ente
          poste  italiane  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro  e  delle  poste   e
          delle telecomunicazioni.
            3.  Alla    trasmissione dei dati   analitici relativi ad
          ogni singola operazione  di  incasso   effettuata     dalle
          aziende   di   credito   si applicano  le  disposizioni  di
          cui    all'art.    13     del     regolamento   concernente
          l'istituzione    del conto fiscale emanato  con decreto del
          Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
            4. I concessionari  trasmettono,  mensilmente,  entro  il
          giorno  20  del mese successivo, i dati relativi a ciascuna
          operazione  di  riscossione  e  di     pagamento,  i   dati
          analitici relativi a ciascuna  operazione di accreditamento
          effettuata    dagli   istituti di   credito,   nonche'   ai
          singoli versamenti  effettuati alle sezione di    tesoreria
          provinciale  dello  Stato    ed  alle    casse degli   enti
          destinatari.    I  concessionari  inoltre      trasmettono,
          mensilmente,   entro  il  giorno  20  del  mese successivo,
          i dati relativi  a ciascuna riscossione  eseguita  mediante
          conto     corrente  postale   vincolato  alle   sezioni  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato,  nonche'  ai  singoli
          postagiro  effettuati  alle medesime sezioni   di tesoreria
          provinciale  ed alle casse  degli enti destinatari.
            5.   Con decreto    dirigenziale  sono    determinate  le
          modalita'  e    le caratteristiche tecniche di trasmissione
          dei dati".