Art. 4.
  Qualora, a seguito di modifica nella titolarita' della gestione del
servizio della riscossione intervenuta  nel corso dell'anno 1998, non
sia avvenuto,  da parte del concessionario  o commissario governativo
cessato, l'integrale  recupero dell'acconto  ai sensi  del precedente
articolo 3, il  soggetto subentrante e' autorizzato  ad effettuare la
compensazione di cui  al predetto articolo 3 per la  parte residua ed
e' tenuto, entro  il quinto giorno successivo  alla compensazione, al
riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 dicembre 1997
                                          Il Ministro delle finanze
                                                    Visco
            Il Ministro del tesoro,
 del bilancio e della programmazione economica
                    Ciampi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1997
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 345