Art. 10. Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilita' ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilita' e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione e' modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 94/1997: "Art. 9. - 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".