Art. 10.
      Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero
  1. Le  disposizioni del presente  decreto legislativo e  quelle dei
regolamenti di  cui all'articolo 2,  comma 2, assicurano  il rispetto
del  criterio  dell'invarianza  della  spesa, al  netto  degli  oneri
sopportati per l'esercizio di funzioni  e compiti trasferiti ad altre
amministrazioni,  anche in  base a  quanto previsto  dall'articolo 8,
comma  1.  Alla  loro  applicazione  si  provvede  nell'ambito  delle
disponibilita'  ordinarie e  senza oneri  aggiuntivi per  il bilancio
dello Stato.
  2. Ai fini dell'approvazione del  bilancio dello Stato per il 1998,
gli stati  di previsione della spesa  dei Ministeri del tesoro  e del
bilancio  e  della  programmazione  economica  sono  provvisoriamente
unificati   sulla    base   dei    centri   di    responsabilita'   e
dell'articolazione organizzativa  attualmente esistenti.  Con decreto
del  Ministro  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  da  trasmettersi  alla commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 9  della legge 3  aprile 1997,  n. 94, la  struttura del
predetto  stato  di  previsione  e' modificata  in  coerenza  con  la
riorganizzazione risultante  dal presente  decreto legislativo  e dal
regolamento   concernente  l'individuazione   dei  dipartimenti   del
Ministero,  degli uffici  di  livello dirigenziale  generale e  delle
relative attribuzioni.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
          94/1997:
            "Art.  9.  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data   di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  e' istituita una  Commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e  dal   Presidente della Camera dei  deputati,
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla base delle  designazioni dei  gruppi
          medesimi, al  fine dell'esame   degli schemi  di    decreto
          trasmessi ai sensi  degli articoli 5, comma  3, 6, comma 5,
          e 7, comma 4".