Art. 11.
                       Competenze del Ministero
  1.  Restano attribuite  al  Ministero le  competenze gia'  previste
dalle  norme vigenti  per  i  soppressi Ministeri  del  tesoro e  del
bilancio e  della programmazione economica, qualora  non modificate o
abrogate  dalle disposizioni  del presente  decreto legislativo  e da
quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Ai  fini di cui al  comma 1, in  tutti gli atti normativi  e gli
atti ufficiali  della Repubblica italiana  le dizioni che  seguono si
intendono  riferite  alle  strutture  dipartimentali  del  Ministero,
istituite   ai   sensi  dell'articolo   3,   comma   3,  secondo   le
corrispondenze rispettivamente indicate:
  a) "Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente
competenza nel  settore di attivita' indicato  nell'articolo 3, comma
2, lettera a);
  b)  "Ragioneria  generale  dello Stato":  struttura  dipartimentale
avente  competenza nel  settore  di attivita'  indicato nello  stesso
articolo 3, comma 2, lettera b);
  c) "Servizio  per la contrattazione programmata",  "Servizio per le
politiche   di   coesione",    "Servizio   per   l'attuazione   della
programmazione  economica",  gia'   costituiti  presso  il  soppresso
Ministero del  bilancio e  della programmazione  economica: struttura
dipartimentale  con competenza  nel settore  di attivita'  di cui  al
predetto articolo 3, comma 2, lettera c);
  d) "Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra"
e "Direzione  generale dei servizi periferici  del tesoro": struttura
dipartimentale  con competenza  nel settore  di attivita'  di cui  al
predetto articolo 3, comma 2, lettera d);
  e)  "Ragioneria  provinciale  dello Stato",  "Ragioneria  regionale
dello  Stato"  e  "Direzione provinciale  del  tesoro":  dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
previsti dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che
svolgono le relative funzioni.