Art. 12. Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici 1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.