Art. 12.
                 Competenze di altre amministrazioni
                        ed organismi pubblici
  1. Nelle  materie disciplinate  dal presente decreto  legislativo e
dai  regolamenti di  cui all'articolo  2, comma  2, restano  ferme le
competenze istituzionali e le  altre specifiche attribuzioni previste
dal  vigente ordinamento  per le  altre amministrazioni  ed organismi
pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.