Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 13: - Il titolo della citata legge n. 59/1997 e' riportato in nota all'art. 1.