Art. 13.
                       Disposizioni transitorie
  1. Sono fatte salve le modifiche  che, in attuazione della legge 15
marzo   1997,  n.   59,   potranno   essere  apportate   nell'assetto
organizzativo e  nella ripartizione delle competenze  delle pubbliche
amministrazioni rispetto  a quanto  disposto con il  presente decreto
legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
 
           Nota all'art. 13:
            -  Il    titolo  della    citata  legge   n. 59/1997   e'
          riportato  in nota all'art. 1.