Art. 14.
                         Abrogazione di norme
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono o restano abrogati:
  a) il regio decreto 26 dicembre  1877, n. 4219, ed il regio decreto
31 dicembre 1922, n. 1700;
    b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;
  c) l'articolo  3 del decreto  luogotenenziale 5 settembre  1944, n.
202;
  d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno
1947, n. 407;
    e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
  2.  Con effetto  dalla data  di entrata  in vigore  del regolamento
previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:
  a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
  c) il  regio decreto-legge 29  giugno 1924,  n. 1036 e  le relative
norme di attuazione  emanate con decreto ministeriale  12 agosto 1924
(in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);
  d)  gli  articoli   12,  15,  primo  comma,   lettera  a),  17-bis,
limitatamente alla denominazione  "ragionerie regionali dello Stato",
e 34 del  decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno 1955, n.
1544;
  e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
  f) l'articolo 3  della legge 13 luglio 1965,  n. 883, limitatamente
all'istituzione della  ragioneria regionale  dello Stato con  sede in
Campobasso;
  g) gli articoli  4, 5, 6, 7  e 10 della legge 27  febbraio 1967, n.
48;
  h) l'articolo  4, commi  primo, secondo,  sesto, settimo,  ottavo e
nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
  i) l'articolo  19, comma ottavo,  della legge 22 dicembre  1984, n.
887;
  j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;
  k) l'articolo 10, commi primo e  quarto, della legge 7 agosto 1985,
n. 428;
  l) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;
  m) l'articolo  1, comma 4,  lettera b), del decreto  del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
  n)  l'articolo 3  del decreto  del Presidente  della Repubblica  18
aprile 1994, n. 573.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                         Prodi, Presidente del Con-
                                           siglio dei Ministri
                                         Ciampi, Ministro  del tesoro
                                           del bilancio e  della pro-
                                           grammazione economica
                                         Bassanini, Ministro per la
                                           funzione pubblica e gli
                                           affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick