Art. 14. Abrogazione di norme 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati: a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700; b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154; c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202; d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407; e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati: a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193); d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291; f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso; g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48; h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181; i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427; k) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428; l) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378; m) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; n) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro del bilancio e della pro- grammazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick