Art. 2
     Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.
  1.  In  attuazione  dell'articolo  7, comma 1, della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  e' costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate
le  funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro
e  del  bilancio  e  della  programmazione economica, contestualmente
soppressi,  nonche'  i  relativi  uffici,  il  personale e le risorse
finanziarie  e  strumentali,  secondo  le  disposizioni  del presente
decreto   legislativo   e  dei  regolamenti  di  attuazione  previsti
dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.
  2.  L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici   di  livello  dirigenziale  generale  e  degli  altri  uffici
dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di
funzione  dirigenziale,  sono  stabiliti  con  regolamenti ovvero con
decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988,  n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59.  La  ridefinizione  degli  organici  e'  effettuata  in  modo  da
assicurare  l'invarianza  della  spesa  di  personale.  I regolamenti
prevedono   la   graduale   soppressione   dei   ruoli   esistenti  e
l'istituzione  di  un  ruolo  unico del personale, articolato in aree
dipartimentali.  Fino  all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti
assicurano  forme  ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti,
nel   rispetto   dei  requisiti  di  professionalita'  richiesti  per
l'esercizio  delle  relative  funzioni,  ferme  restando le normative
contrattuali in materia.
  3.  Nell'ambito  del  presente decreto legislativo sono adottate le
seguenti definizioni:
   a)   Ministero:   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
   b)   Ministro:   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
 
                                Note all'art. 2:
            -  Si  trascrive  il   testo dei commi 1 e 3 dell'art.  7
          della legge 3 aprile 1997,  n. 94 (Modifiche  alla legge  5
          agosto   1978,  n.    468,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   recante norme in  materia  di  contabilita'
          generale  dello  Stato in   materia di bilancio - Delega al
          Governo per  l'individuazione delle  unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato):
            "1. Ai fini  della    razionalizzazione  delle  strutture
          amministrative   e   del  potenziamento  degli    strumenti
          operativi a supporto dell'azione del  Governo   in  materia
          di    politica   economica, finanziaria   e  di bilancio e'
          disposto l'accorpamento del  Ministero del tesoro    e  del
          Ministero  del   bilancio e della programmazione  economica
          in  un'unica  amministrazione,      che      assume      la
          denominazione  di  "Ministero  del tesoro,  del bilancio  e
          della    programmazione economica",  nel quale confluiscono
          tutte  le  funzioni,  gli uffici, il personale e le risorse
          finanziarie  dei  due  Ministeri   interessati.  In   tutti
          gli   atti normativi e gli  atti ufficiali della Repubblica
          italiana le dizioni "Ministero  del tesoro"   e   "Ministro
          del     tesoro"    e  "Ministero    del  bilancio  e  della
          programmazione economica" e "Ministro del bilancio e  della
          programmazione      economica"   sono   sostituite    dalle
          dizioni  "Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione  economica" e  "Ministro   del  tesoro,  del
          bilancio   e  della  programmazione economica".
             2. (Omissis).
            3.   L'organizzazione,   la        dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  nonche'  la  distribuzione  dei
          posti  di  funzione dirigenziale del  Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   sono
          stabiliti con regolamento da  emanare, entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della  presente legge, ai  sensi
          dell'art.  17, comma  1, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   e   successive   modificazioni,   nel  rispetto  dei
          principi  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sulla  base  dei
          seguenti criteri:
            a)  la  determinazione  dei    compiti delle ripartizioni
          amministrative  e'  retta    da  criteri  di   omogeneita',
          complementarieta'     e    organicita'    mediante    anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti;
            b)  l'organizzazione    si  conforma  al  criterio     di
          flessibilita',   per   corrispondere   al  mutamento  delle
          esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti  e  per
          raggiungere specifici obiettivi;
            c)    l'ordinamento  complessivo    e'   orientato   alla
          diminuzione       dei   costi       amministrativi,    alla
          semplificazione      ed  accelerazione    delle  procedure,
          all'accorpamento  e   razionalizzazione   degli   esistenti
          comitati,  nuclei  e  commissioni,  all'eliminazione  delle
          duplicazioni e delle  sovrapposizioni    dei  procedimenti,
          nell'ambito   di    un  indirizzo  che  deve  garantire  la
          riduzione della spesa".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  17 della  gia'   citata
          legge  n.  400/1988, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,    sentito  il   Consiglio di Stato, sono emanati
          regolamenti per  la disciplina delle materie,  non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per le quali   le leggi    della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'   regolamentare del   Governo,
          determinano  le norme  generali regolatrici  della  materia
          e    dispongono   l'abrogazione delle  norme vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 19  della gia'  citata
          legge  n.  59/1997:
            "Art. 19. - 1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle
          norme   previste  dal  presente    capo  aventi    riflessi
          sull'organizzazione del  lavoro o sullo   stato   giuridico
          dei  pubblici  dipendenti  sono  sentite  le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".