Art. 3.
                      Riordino delle competenze
                 e dell'organizzazione del Ministero
  1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica,
finanziaria  e di  bilancio,  da esercitarsi  in  funzione anche  del
rispetto  dei  vincoli  di  convergenza  e  di  stabilita'  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea.  Ha  competenza,
inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici
e  degli   interventi  per  lo  sviluppo   economico  territoriale  e
settoriale,  nonche'  in  quello  delle politiche  di  coesione,  ivi
compresi  gli interventi  diretti  al  perseguimento degli  obiettivi
fissati  in  sede comunitaria  ed  all'utilizzo  dei relativi  fondi.
Coordina la spesa  pubblica e ne verifica gli  andamenti, svolgendo i
controlli previsti dalla legge. Il  Ministero assicura al Governo, ai
fini anche dell'esercizio  da parte del Presidente  del Consiglio dei
Ministri delle funzioni di impulso,  di indirizzo e di coordinamento,
il  supporto tecnico,  conoscitivo  ed  operativo per  l'elaborazione
delle politiche generali e  di settore, con riguardo all'impostazione
e alla definizione degli interventi  di finanza pubblica rivolti alla
loro attuazione, in  coerenza con gli obiettivi  generali di politica
economica  e finanziaria  stabiliti dal  Governo. Nel  rispetto delle
deliberazioni del  Governo e del  potere di direttiva  del Presidente
del Consiglio dei Ministri,  nonche' delle competenze istituzionali e
delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il
Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato e per gli
altri Ministeri  di settore,  il Ministero esercita  le funzioni  e i
poteri   attribuiti   dalla  legge   in   materia   di  gestione   di
partecipazioni azionarie,  di esercizio dei diritti  dell'azionista e
di alienazione dei titoli di proprieta' dello Stato.
  2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori
generali   ed   omogenei   di    attivita'   organizzati   in   forma
dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:
  a)  politica  economica  e finanziaria,  con  particolare  riguardo
all'analisi dei  problemi economici, monetari e  finanziari interni e
internazionali, alla  vigilanza sui mercati finanziari  e sul sistema
creditizio, all'elaborazione delle  linee di programmazione economica
e   finanziaria,  alle   operazioni  di   copertura  del   fabbisogno
finanziario e  di gestione  del debito pubblico  ed alla  gestione di
partecipazioni  azionarie  dello   Stato,  compreso  l'esercizio  dei
diritti  dell'azionista  e  l'alienazione   dei  titoli  azionari  di
proprieta'  dello Stato,  con  l'osservanza di  quanto stabilito  nel
comma 1;
  b) politiche,  processi e adempimenti di  bilancio, con particolare
riguardo  alla  formazione  e  gestione  del  bilancio  dello  Stato,
compresi  gli adempimenti  di tesoreria  e la  verifica dei  relativi
andamenti e flussi di cassa,  assicurandone il raccordo operativo con
gli adempimenti  in materia  di copertura del  fabbisogno finanziario
previsti   dalla   lettera   a),    nonche'   alla   verifica   della
quantificazione  degli  oneri  derivanti dai  provvedimenti  e  dalle
innovazioni  normative  ed  al  monitoraggio  della  spesa  pubblica,
coordinandone e  verificandone gli andamenti e  svolgendo i controlli
previsti dall'ordinamento;
  c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica
degli interventi per lo  sviluppo economico territoriale e settoriale
e delle politiche di coesione,  con particolare riferimento alle aree
depresse, esercitando a  tal fine le funzioni  attribuite dalla legge
in   materia  di   strumenti   di  programmazione   negoziata  e   di
programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
  d) amministrazione  generale, personale  e servizi del  tesoro, con
particolare riguardo:  alle attivita' di promozione,  coordinamento e
sviluppo  della qualita'  dei  processi  e dell'organizzazione;  alla
trattazione degli  affari di carattere generale;  alla gestione delle
risorse  umane; alla  gestione dei  servizi del  Tesoro, comprese  le
erogazioni  a carico  del bilancio  dello Stato  e i  servizi diretti
all'utenza.
  3.  Le competenze  del  Ministero sono  ripartite, con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti
in numero non superiore a quattro.
  4. Il  Provveditorato generale  dello Stato, che  opera nell'ambito
del  dipartimento  a tal  fine  individuato  ai  sensi del  comma  3,
assicura  la consulenza  per l'acquisto  di beni  e servizi  da parte
delle  amministrazioni  dello Stato  e,  su  richiesta dei  dirigenti
responsabili degli acquisti, procede a  controlli di qualita' ai fini
di  cui all'articolo  5, comma  1, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresi', su richiesta di
amministrazioni  dello Stato  e di  altre amministrazioni  pubbliche,
all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e
servizi,  anche comuni  a piu'  amministrazioni. Elabora  parametri e
criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse
strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini
di valutazioni sulla congruita'  dei prezzi. Esercita le attribuzioni
previste   dalla   legge   in  ordine   all'attivita'   dell'Istituto
Poligrafico e  Zecca dello Stato,  nonche' in materia di  vigilanza e
controllo sulla  produzione dei  valori e  degli stampati  soggetti a
rigoroso rendiconto.
  5. E' istituito  il Nucleo tecnico di valutazione  e verifica degli
investimenti  pubblici, mediante  accorpamento in  un'unica struttura
del Nucleo  di valutazione degli  investimenti pubblici e  del Nucleo
ispettivo per la verifica  degli investimenti pubblici, gia' operanti
presso il  Ministero del  bilancio e della  programmazione economica,
che sono  soppressi a decorrere dalla  data di entrata in  vigore del
regolamento  previsto dal  comma 3.  Il Nucleo  e' articolato  in due
unita'  operative,  rispettivamente  per  la  valutazione  e  per  la
verifica  degli investimenti  pubblici. Ai  componenti del  Nucleo e'
attribuito  il  trattamento  economico   stabilito  con  decreto  del
Ministro, di  concerto con il  Ministro per la funzione  pubblica. Il
Ministro   trasmette   annualmente   al  Parlamento   una   relazione
riguardante l'attivita' della pubblica  amministrazione in materia di
investimenti  pubblici  per  lo  sviluppo  economico  territoriale  e
settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal Nucleo.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art.  5,  comma 1, del decreto   del
          Presidente della Repubblica   20    aprile    1994,      n.
          367       (Regolamento      recante  semplificazione      e
          accelerazione     delle   procedure      di    spesa      e
          contabili),    e'    il  seguente:    "1.    Il   dirigente
          responsabile   della spesa,  previa    attestazione,  nelle
          forme  da stabilirsi  con apposite istruzioni  del Ministro
          del tesoro,   dell'esatto adempimento   delle  obbligazioni
          assunte  dai    terzi ovvero   del verificarsi  delle altre
          condizioni   o prestazioni   stabilite   in    rapporto  al
          corrispondente    impegno,   anche   sulla   scorta   della
          valutazione  di  organi  tecnici  e  di  controllo    della
          qualita',    emette     l'ordine   di   pagare   le   somme
          impegnate.   Nell'ordine sono   riportati  i    riferimenti
          contabili  del corrispondente impegno".