Art. 4.
                          Organi collegiali
  1. E' istituito il  Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, con
il compito di svolgere le attivita'  di elaborazione, di analisi e di
studio nei  settori di cui  all'articolo 3,  comma 2, lettera  a). Il
Consiglio  tecnico scientifico  ed il  Consiglio degli  esperti, gia'
operanti, rispettivamente,  presso il Ministero del  bilancio e della
programmazione economica e il Ministero  del tesoro, sono soppressi a
decorrere dalla  data di entrata  in vigore del  regolamento previsto
dall'articolo 3, comma 3. Il  Consiglio e' articolato in due distinti
collegi:   uno   per  la   trattazione   di   problemi  a   carattere
tecnicoscientifico,  denominato collegio  tecnicoscientifico, ed  uno
per le analisi e le  previsioni nei settori su richiamati, denominato
collegio  degli esperti.  Si applicano,  quali criteri  direttivi del
predetto regolamento, le disposizioni  dell'articolo 10 della legge 7
agosto 1985, n.  428. Al Consiglio tecnico  scientifico degli esperti
si applica, altresi', l'articolo 2,  comma 3, della legge 27 novembre
1991, n. 378.
  2. La Commissione tecnica della  spesa pubblica continua a svolgere
i compiti di  cui all'articolo 32, primo comma, della  legge 30 marzo
1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre
1986, n. 878. In particolare,  contribuisce a definire le metodologie
per la  programmazione dell'attivita'  finanziaria e  il monitoraggio
dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonche' per la valutazione
tecnica dei costi e degli  oneri dei provvedimenti e delle iniziative
legislative. La  Commissione tecnica della spesa  pubblica opera alle
dirette dipendenze del Ministro.
  3. E' istituito  il Centro nazionale di  contabilita' pubblica, per
l'analisi e lo studio della disciplina della contabilita' pubblica. A
tale fine, il Centro cura,  fra l'altro, la raccolta coordinata delle
disposizioni in  materia di contabilita'  pubblica, la tenuta  di una
banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni
generali, di  manuali di  servizio, nonche'  di proposte  di modifica
alle norme vigenti,  da sottoporre al Ministro.  Con decorrenza dalla
data  di entrata  in vigore  del regolamento  di cui  all'articolo 3,
comma 3, il Consiglio dei  ragionieri, previsto dall'articolo 164 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' soppresso.
  4. Le  nomine dei componenti  degli organi collegiali  previsti dal
presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo
quanto  previsto  nel comma  3,  i  predetti organi  collegiali  sono
costituiti nell'ambito  dei dipartimenti  rispettivamente individuati
con il  regolamento di cui  all'articolo 3,  comma 3. I  compensi dei
componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con
il  Ministro   per  la  funzione  pubblica.   L'organizzazione  e  il
funzionamento   sono   disciplinati   ai  sensi   del   comma   4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.    10  della  legge  7    agosto  1985,  n. 428
          (Semplificazione e snellimento delle procedure  in  materia
          di  stipendi,  pensioni  ed altri assegni; riorganizzazione
          delle direzioni   provinciali del    Tesoro  e  istituzione
          della    Direzione   generale dei  servizi  periferici  del
          Tesoro;   adeguamento   degli   organici   del    personale
          dell'amministrazione  centrale e  del Ministero del  tesoro
          e del   personale amministrativo della  Corte  dei  conti),
          cosi' dispone:
            "Art.   10   (Istituzione  di  un  consiglio  di  esperti
          presso  la Direzione  generale    del   Tesoro.   Incarichi
          ad   esperti  estranei all'Amministrazione). - E' istituito
          presso  la  Direzione generale del Tesoro  un  consiglio di
          esperti  per  le  analisi e   le   previsioni  finanziarie,
          valutarie    e  di pubblico indebitamento.  Al consiglio e'
          affidato il compito di:
            compiere   studi    e    formulare    proposte  per    la
          definizione  degli indirizzi di politica finanziaria;
            analizzare  i  problemi connessi alla partecipazione  del
          Tesoro nei vari organismi internazionali;
            analizzare le previsioni e le risultanze  della  gestione
          di cassa.
            Il  consiglio    degli  esperti  e'    composto  di dieci
          membri, nominati con  decreto  del Ministro   del   tesoro,
          su  proposta    del   direttore generale del   Tesoro; essi
          restano    in  carica  quattro  anni    e  possono   essere
          confermati.    Su  mandato  del    direttore  generale  del
          Tesoro,  i   singoli   esperti   possono      rappresentare
          l'Amministrazione  in organismi nazionali ed internazionali
          e adempiere compiti specifici.
            I  compensi  degli   esperti  sono  fissati,  anche    in
          deroga    a disposizioni di legge, con decreto del Ministro
          del tesoro. I singoli  membri,  se  appartenenti  ad  altre
          amministrazioni  o  ad enti pubblici, all'atto della nomina
          sono posti  di diritto nella posizione di fuori ruolo.
            Il  Ministro  del  tesoro  riferisce per   iscritto    al
          Parlamento,  annualmente,  sui    lavori  e    le attivita'
          svolte dal  consiglio degli esperti.
            Il Ministro    del  tesoro    e'  autorizzato,    per  il
          raggiungimento  di  finalita'    specifiche   inerenti   ai
          compiti del  suo  dicastero,  su proposta delle   direzioni
          generali    con responsabilita'  economiche e finanziarie o
          della Ragioneria generale dello  Stato,  a  stipulare,  ove
          necessario,  contratti di consulenza con  esperti di chiara
          fama, enti o societa' specializzate".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3,  della  legge
          27   novembre   1991,   n.     378  recante:     "Modifiche
          all'ordinamento  del    Ministero  del  tesoro":   "3.   Il
          consiglio  di  esperti  di  cui  all'art.  10 della legge 7
          agosto 1985, n. 428, e gli ispettori  centrali  del  Tesoro
          operano  alle dirette dipendenze del direttore generale del
          Tesoro".
            - Il testo dell'art. 32,  primo  comma,  della  legge  30
          marzo   1981,  n.    119,  recante:  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello   Stato
          (legge    finanziaria 1981)",   come sostituito dall'art. 8
          della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' il seguente:
            "E'    istituita, presso   il  Ministero del  tesoro, una
          commissione tecnica per la spesa pubblica.  La  commissione
          opera,  sulla  base delle direttive del CIPE con il compito
          di:
            a) compiere studi ed effettuare   analisi sui  metodi  di
          impostazione  del  bilancio  pluriennale  programmatico   e
          sulla struttura della spesa per  i  programmi  e  progetti,
          secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468;
            b)  trasmettere  al Parlamento, ogni  anno, una relazione
          sui costi  e  sugli  effetti    finanziari  derivanti    da
          provvedimenti  e da  leggi di spesa;
            c)  effettuare  l'analisi  del  funzionamento  di  organi
          ed    enti  pubblici  e  della  speditezza  delle  relative
          procedure di spesa;
            d) svolgere le   ricerche, gli studi e  le    rilevazioni
          richieste  dal CIPE   e   dalle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  fornendo  le informazioni,  le   notizie   e
          i    documenti   ritenuti    utili   allo svolgimento delle
          rispettive competenze;
            e)  studiare ed  aggiornare i  metodi ed  i criteri    di
          valutazione   tecnicoeconomica        necessari        alla
          predisposizione   della   nota illustrativa   relativa   ai
          costi    e ai  benefici,  da  allegarsi  al rendiconto  del
          bilancio  dello  Stato, come  previsto dal  penultimo comma
          dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978".
            -  Il  testo dell'art.  17,  comma  4-bis,  della  citata
          legge  n.  400/1988, e' riportato in nota all'art. 2.