Art. 5.
                      Cabina di regia nazionale
  1.  La  Cabina  di  regia  nazionale  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro
ed e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la
promozione  di  iniziative  in  materia  di  utilizzazione  dei fondi
strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare,
effettua,  anche  sulla  base  dei  dati  acquisibili nell'ambito dei
sistemi  informativi  del Ministero, il monitoraggio permanente dello
stato  di  realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni
al  Parlamento  e  alle  regioni  sull'attuazione  dei programmi, con
l'indicazione  dei  motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone
al  Ministro  iniziative normative e misure operative per favorire la
piu'  rapida  utilizzazione  delle risorse e la migliore qualita' dei
programmi;  studia  gli  effetti  dell'impiego  dei fondi strutturali
comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di
programmazione piu' efficaci.
  2.  La  Cabina di regia nazionale e' composta da un presidente, dal
capo  del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia
di  politiche  di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  fra  cui  il  capo  del
Dipartimento  per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello
Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un
esperto  di  alta  qualificazione  nelle  materie di competenza della
Cabina  di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  con  le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d),  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281. La nomina ha
luogo  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro per gli affari
regionali.  Con  le  stesse modalita' si provvede alla determinazione
dei  compensi  dei componenti estranei alla pubblica amministrazione,
prevedendo,  per  tutti i componenti, la corresponsione di un gettone
di  presenza  per le riunioni collegiali. La predetta composizione e'
integrata,  per  la  trattazione delle questioni relative a specifici
fondi  strutturali,  con  altri  componenti  in  rappresentanza delle
amministrazioni  di  settore  competenti,  designati  dai  rispettivi
Ministri.
  3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede
a  disciplinare  l'organizzazione  e il funzionamento della Cabina di
regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai
cui  componenti e' corrisposto il trattamento economico stabilito con
decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.  Alla  segreteria  tecnica  possono  essere  assegnati  con
incarico  temporaneo  esperti,  in  numero  non superiore a venti, di
particolare  ed  elevata professionalita' nelle materie di competenza
della Cabina di regia nazionale. Non piu' del cinquanta per cento dei
componenti  della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei
alla  pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di
regia  nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto
del  Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di
coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.
  4.  Nell'ambito  della Rappresentanza permanente dell'Italia presso
l'Unione  europea  e'  istituita una unita' operativa della Cabina di
regia  nazionale,  con  il compito di curare gli adempimenti connessi
con  l'utilizzo  dei  fondi  strutturali  comunitari. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e degli affari
esteri, sono stabiliti la composizione dell'unita' e le sue modalita'
di  funzionamento,  sulla  base  dell'articolo  168  del  decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 
           Note all'art. 5:
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 6 del D.L. 23 giugno
          1995,  n.  244  (Misure    dirette    ad    accelerare   il
          completamento      degli      interventi   pubblici   e  la
          realizzazione dei nuovi  interventi  nelle  aree  depresse)
          convertito,    con  modificazioni,   dalla legge   8 agosto
          1995, n.  341 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale  -
          serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995):
            "Art.  6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace  utilizzazione    dei       fondi      strutturali
          comunitari      nel    territorio  nazionale  e di tutte le
          risorse finalizzate  allo  sviluppo  delle  aree  depresse,
          tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita,
          presso il Ministero del bilancio  e  della   programmazione
          economica, la  "Cabina  di  regia nazionale" come centro di
          riferimento   delle   problematiche  connesse  ai  relativi
          interventi.
            2.   E'   altresi'   istituito    un      Comitato    per
          l'indirizzo  e  la valutazione delle politiche operative di
          intervento con il compito di fornire  indicazioni e  pareri
          alla Cabina  di  regia nazionale.  Il predetto Comitato  e'
          presieduto      dal  Ministro     del  bilancio    e  della
          programmazione  economica    o  per  sua    delega  da   un
          Sottosegretario  di  Stato del   Ministero del   bilancio e
          della    programmazione  economica.    Con  decreto     del
          Presidente  del    Consiglio dei Ministri,  su proposta del
          Ministro del  bilancio  e della  programmazione  economica,
          sono  nominati  i    componenti del Comitato   di cui fanno
          parte  i componenti del Comitato tecnico di cui    all'art.
          5,  decreto  del  Presidente  della Repubblica   24   marzo
          1994,    n.  284,     nonche'     rappresentanti      delle
          amministrazioni    statali    interessate  agli  interventi
          sui   fondi strutturali   e  nelle    aree    depresse  con
          qualifica     non  inferiore    a  quella    di  dirigente,
          rappresentanti delle  regioni, delle  province autonome  di
          Trento  e  di   Bolzano, delle province, dei  comuni, delle
          camere    di  commercio,     industria,  artigianato      e
          agricoltura    e  delle  parti  sociali.  Possono    essere
          invitati  ad  assistere      alla   seduta   del   Comitato
          rappresentanti della Commissione europea.
            3.  La  Cabina    di regia nazionale, nel rispetto  delle
          competenze di  ciascuna      Amministrazione      pubblica,
          coordina     i     rapporti    di cooperazione tra tutte le
          amministrazioni  pubbliche  interessate   agli   interventi
          finanziati  con   fondi strutturali  e ad  interventi nelle
          aree depresse nonche'  i rapporti di collaborazione con  le
          regioni e con   soggetti   che    gestiscono      programmi
          comunitari;    promuove    le iniziative atte ad assicurare
          l'integrale  e  tempestiva  utilizzazione  delle    risorse
          comunitarie    e    dispone   le   azioni    di   controllo
          dell'attuazione     degli     interventi;     effettua   il
          monitoraggio      delle   risorse  nazionali  destinate  al
          cofinanziamento  dei  quadri  comunitari  di      sostegno;
          verifica,    anche sulla   base di   indici predeterminati,
          l'efficacia   dell'attivita'       delle    amministrazioni
          pubbliche  relativa  agli    interventi  attuativi    della
          politica   comunitaria di   coesione;  svolge    anche    i
          compiti      gia'    attribuiti    all'Osservatorio   delle
          politiche regionali  dall'art. 4, decreto  legislativo    3
          aprile  1993, n.   96,   e   successive   modificazioni  ed
          integrazioni;  propone  al Ministro  del bilancio  e  della
          programmazione  economica  iniziative amministrative ovvero
          legislative o regolamentari necessarie   per la  tempestiva
          realizzazione   dei diversi interventi e  per accelerare le
          relative  procedure;  segnala  al   Ministro  del  bilancio
          e    della  programmazione    economica    questioni     di
          particolare        rilevanza       che   coinvolgono   piu'
          amministrazioni, affinche'  il Ministro  stesso, su  delega
          del    Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri, convochi
          apposita conferenza di   servizi per la  soluzione    delle
          questioni;  nell'ambito  dei  compiti  di cui al   presente
          articolo svolge attivita' di supporto al  Presidente    del
          Consiglio    dei Ministri ai   fini dell'applicazione delle
          disposizioni contenute   nell'art. 11,  legge  23    agosto
          1988,  n.   400; svolge  attivita' di supporto  al Ministro
          del bilancio  e della programmazione   economica   per   le
          competenze    ad    esso   attribuite dall'ordinamento   ed
          anche  ai  fini   e  per  gli   effetti  delle disposizioni
          di cui all'art. 5, decreto-legge 12 maggio  1995,  n.  163,
          convertito,  con    modificazioni,  dalla legge   11 luglio
          1995,   n. 273; svolge   altresi' un'azione    generale  di
          verifica  e    monitoraggio dei dati  sull'andamento  degli
          interventi     in   collaborazione    con    la  Ragioneria
          generale  dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e
          della   programmazione   economica      sull'andamento    e
          sull'efficacia   degli   interventi   e   sullo   stato  di
          utilizzazione  degli  stanziamenti  e   sulle   risorse   a
          disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento
          degli      interventi  si    tiene  conto    in  sede    di
          predisposizione      della   relazione    previsionale    e
          programmatica.
            4.  La  Cabina  di regia nazionale dipende funzionalmente
          dal Ministro del   bilancio    e    della    programmazione
          economica.    Con   decreto   del Presidente  del Consiglio
          dei  Ministri sono  nominati i  componenti della Cabina  di
          regia  nazionale  in  numero  di  cinque,    di cui uno con
          funzioni di presidente ed uno  con  funzioni  di  direttore
          esecutivo,  di  specifica  esperienza  professionale  nelle
          materie che formano oggetto delle competenze  della  Cabina
          di    regia  nazionale,  scelti  anche  al  di  fuori delle
          amministrazioni statali. L'incarico dura quattro  anni,  e'
          revocabile  ed    e'  rinnovabile    una  sola    volta.  I
          dipendenti statali possono  essere  collocati  fuori  ruolo
          per  la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita'
          per i componenti esterni sono definite con  il  regolamento
          di cui al comma 5.
            5.  Con    regolamento  governativo da   emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma  1, della  legge  23  agosto 1988,   n.
          400,    sono  definite    le  modalita'  organizzative    e
          procedurali con  particolare    riguardo  alla  interazione
          delle    attivita' della Cabina  di regia nazionale  con le
          attivita': delle   cabine di    regia  regionali  istituite
          dalle   regioni   con   riferimento   in  particolare  alla
          possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale
          offra    paradigmi  operativi  alle  stesse;  del  Comitato
          tecnico  di    cui  all'art. 5 del decreto   del Presidente
          della Repubblica 24 marzo  1994, n. 284; del Comitato   per
          il  coordinamento  delle  iniziative    per  l'occupazione,
          costituito  presso    la  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri  con  decreto  del    Presidente del Consiglio dei
          Ministri del   15 settembre 1992;  delle    amministrazioni
          statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
            6. Per i  propri compiti la Cabina di regia  nazionale si
          avvale di enti e  di istituti di  studi e di ricerca  e  di
          societa'    di  servizi  secondo  la  normativa vigente. La
          Cabina  di  regia  nazionale   puo'   anche   ricorrere   a
          consulenti  per  studi   e ricerche su  specifiche materie.
          Gli  incarichi sono  conferiti a   tempo determinato    con
          decreto   del Ministro del bilancio e della  programmazione
          economica, che ne fissa anche il compenso di  concerto  con
          il Ministro del tesoro.
            7.  Il  contingente  di  personale  da utilizzare ai fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo  di  trenta  unita' di cui tre  dirigenti collocati
          in posizione    di  fuori    ruolo  e    ventisette  unita'
          ripartite  nelle  qualifiche   funzionali dalla quinta alla
          nona, e'  stabilito  con    decreto   del   Ministro    del
          bilancio    e   della programmazione economica di  concerto
          con il Ministro   del tesoro. Il  suddetto    personale  e'
          tratto da  quello appartenente  ai ruoli  del Ministero del
          bilancio  e    della programmazione   economica o   messo a
          disposizione,    in   posizione    di   comando,      dalle
          pubbliche  amministrazioni. Puo'  essere altresi' comandato
          il  personale di cui all'art.  456,  comma  12,  del  testo
          unico    approvato   con   decreto legislativo   16  aprile
          1994,  n.  297.   Puo'   essere   assegnato   il  personale
          degli   enti ed  istituti  sottoposti  a vigilanza  con  il
          consenso dell'ente di appartenenza; a   tale  personale  si
          applica,  per il trattamento economico,  la disposizione di
          cui  all'art. 12, comma 2,  del   decreto-legge 7    luglio
          1995,    n.    272.   In sede   di   prima applicazione dei
          presente  articolo,  alla  Cabina  di  regia  nazionale  e'
          assegnato  a    domanda il   personale in servizio   presso
          l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del  31
          luglio 1995.
            8.   Ai   componenti  della  Cabina  di  regia  nazionale
          spetta  il trattamento gia'   previsto per    i  componenti
          dell'Osservatorio  delle politiche  regionali  dall'art. 3,
          commi  1  e  4, del  decreto  del Presidente  del Consiglio
          dei  Ministri  7 marzo  1994,  n. 276.  Le indennita'   ivi
          previste    non    sono cumulabili   con altre   indennita'
          eventualmente spettanti. Al  personale di cui al comma    7
          spettano  le  indennita'  previste   per i   dipendenti del
          Ministero del  bilancio e della  programmazione  economica,
          nonche'   il   compenso   per   lavoro  straordinario,  nei
          limiti    e  con  le  modalita'    previsti  dalle  vigenti
          disposizioni legislative.
            9. Dalla data di entrata in   vigore del  regolamento  di
          cui  al  comma  5   e'   soppresso   l'Osservatorio   delle
          politiche   regionali   di   cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo   3   aprile   1993,   n.   96,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Il personale  non  assegnato
          alla  Cabina di   regia   nazionale   e'  restituito   alle
          amministrazioni   di appartenenza, anche in soprannumero.
            10. All'onere   derivante dall'attuazione   del  presente
          articolo  si  provvede    con le   economie derivanti   per
          effetto     della  soppressione   dell'Osservatorio   delle
          politiche  regionali,  nonche'  con  l'importo  di  lire  2
          miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle  risorse
          del  fondo  di  cui    all'art.  19,  comma  5, del decreto
          legislativo  3   aprile   1993,   n.   96,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni. Il Ministro del  tesoro  e'
          autorizzato   ad   apportare,   con propri   decreti,    le
          occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il    testo  dell'art. 2,   comma 1,   lettera d), del
          citato decreto legislativo n. 281/1997, e' il seguente:
            "1. Al   fine  di  garantire    la  partecipazione  delle
          regioni    e delle province   autonome   di   Trento  e  di
          Bolzano  a  tutti   i   processi decisionali  di  interesse
          regionale,  interregionale ed infraregionale, la Conferenza
          Statoregioni:
              a)-c) (omissis);
            d) acquisisce  le designazioni  dei rappresentanti  delle
          regioni  e  delle  province    autonome  di    Trento  e di
          Bolzano, nei  casi previsti dalla legge".
            -   Il   testo   dell'art.   168     del   decreto    del
          Presidente   della Repubblica    5    gennaio   1967,    n.
          18,    recante    "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri", e' il seguente:
            "Art.  168   (Esperti). - L'Amministrazione degli  affari
          esteri puo' utilizzare  negli  uffici  centrali    o  nelle
          rappresentanze  diplomatiche e negli  uffici consolari, per
          l'espletamento    di  specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con funzionari  diplomatici, esperti  tratti  da
          personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
            Qualora  per  speciali  esigenze   anche   di   carattere
          tecnico    o linguistico   non   possa farsi   ricorso  per
          incarichi presso  uffici all'estero  ad esperti  tratti dal
          personale   dello      Stato   e      da   enti   pubblici,
          l'Amministrazione  degli affari  esteri puo'  utilizzare in
          via    eccezionale    e fino   ad   un   massimo   di dieci
          unita',     persone  estranee         alla         pubblica
          Amministrazione     purche'    di    notoria qualificazione
          nelle materie  connesse con le funzioni  del posto che esse
          sono destinate a  ricoprire.  Le  persone  predette  devono
          essere  in possesso   della   cittadinanza  italiana,    in
          eta'  compresa  tra  i trentacinque e i sessantacinque anni
          e godere di costituzione fisica  idonea  ad  affrontare  il
          clima    della    sede   cui   sono   destinate.   All'atto
          dell'assunzione  dell'incarico,  le      persone   predette
          prestano  promessa solenne ai sensi  dell'art. 11 del testo
          unico    approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  L'incarico non crea
          aspettativa  di  impiego  stabile  ne'  da'  diritto,  alla
          scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
            L'esperto   inviato   in   servizio   presso  un  ufficio
          all'estero, a norma dei   precedenti   commi,   occupa   un
          posto  espressamente  istituito, sentito  il  consiglio  di
          amministrazione,  ai   sensi   dell'art.   32 nell'organico
          dell'ufficio  stesso, in corrispondenza, anche  ai fini del
          trattamento economico,  a    quello  di  primo  segretario,
          consigliere  o  primo    consigliere  ovvero    di  console
          aggiunto o  console generale aggiunto ed assume in loco  la
          qualifica  di addetto per il settore di sua competenza. Per
          gli  esperti  in  servizio    all'estero  si  osservano  le
          disposizioni   degli   articoli  142,  143, 144  e  147  in
          quanto applicabili,  148  e  le  disposizioni della   parte
          terza  per  essi previste.
            Gli    incarichi   di cui   al   presente   articolo sono
          conferiti  con decreto del Ministro  per gli affari esteri,
          sentito  il consiglio di amministrazione del  Ministero, di
          concerto con   il Ministro   per il tesoro    e,    per  il
          personale  di  altre  amministrazioni o  di  enti pubblici,
          anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi
          sono    biennali.  Alla   stessa   persona possono   essere
          conferiti  piu' incarichi purche',   nel  complesso,    non
          superino    gli otto  anni. Gli incarichi  sono  revocabili
          in  qualsiasi  momento  a  giudizio  del Ministro  per  gli
          affari esteri.
            Gli  esperti  tratti    dal  personale dello Stato   sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti.
            Gli  esperti tratti   dal personale dello Stato,  inviati
          ad occupare un  posto    di  organico    in  rappresentanze
          permanenti    presso organismi internazionali,  non possono
          superare il  numero di   venticinque. Il Ministro  per  gli
          affari  esteri puo' chiedere che il  Ministro per il lavoro
          e   la    previdenza   sociale    metta   a    disposizione
          dell'Amministrazione  degli affari  esteri  fino   a  dieci
          funzionari  direttivi  del  Ministero stesso di   grado non
          inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
          di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai  sensi  del
          presente articolo.
            Gli    esperti    che   l'Amministrazione   degli  affari
          esteri  puo' utilizzare a norma del presente  articolo  non
          possono complessivamente superare il numero di ottanta.
            Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
          personale  comandato  o   collocato fuori ruolo   presso il
          Ministero   degli affari esteri   in   virtu'   di    altre
          disposizioni    ne'    a    quello    inviato all'estero in
          missione temporanea".