Art. 6. 
              Servizio di tesoreria centrale dello Stato 
  1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato e'  affidato  alla
Banca d'Italia. Il servizio e' regolato da una convenzione aggiuntiva
a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n.  104,
per  il  servizio  di  tesoreria  provinciale.  Per  il  servizio  di
tesoreria centrale dello Stato si osservano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n.  104,  nonche'
le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di  tesoreria
provinciale. 
  2. La  decorrenza  dello  svolgimento  del  servizio  di  tesoreria
centrale da parte della Banca d'Italia e' stabilita nella convenzione
di  cui  al  comma  1,  in  relazione  agli   adempimenti   necessari
all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia dei relativi compiti. 
  3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la  Banca  d'Italia
rende pienamente  ed  incondizionatamente  fruibili  alle  competenti
strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici,  tutte  le
informazioni riguardanti i flussi di tesoreria. 
 
           Nota all'art. 6: 
            - Si riporta il testo dell'art. 4 della  legge  28  marzo
          1991, n. 104, recante: "Proroga della gestione del 
          servizio di tesoreria provinciale dello Stato": 
            "Art. 4. - 1. Il Ministero del tesoro  e'  autorizzato  a
          stipulare con la Banca d'Italia le  convenzioni  occorrenti
          per regolare i rapporti  nascenti  dall'applicazione  della
          presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 
            2. Nelle convenzioni di cui al  comma  1  sono,  altresi'
          stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione al
          Ministero del tesoro dei dati relativi alla 
          gestione del servizio di tesoreria provinciale".