Art. 6. Servizio di tesoreria centrale dello Stato 1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia. Il servizio e' regolato da una convenzione aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, per il servizio di tesoreria provinciale. Per il servizio di tesoreria centrale dello Stato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n. 104, nonche' le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale. 2. La decorrenza dello svolgimento del servizio di tesoreria centrale da parte della Banca d'Italia e' stabilita nella convenzione di cui al comma 1, in relazione agli adempimenti necessari all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia dei relativi compiti. 3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la Banca d'Italia rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, recante: "Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato": "Art. 4. - 1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresi' stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale".