Art. 7.
         Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie
  1.  Le  funzioni  del  Ministero  sono svolte  in  sede  locale  da
Dipartimenti   provinciali  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica.
  2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la
denominazione  di "Uffici  centrali  del bilancio"  ed esercitano  le
funzioni individuate con  i regolamenti di cui  all'articolo 2, comma
2. Trascorsi  dieci giorni dalla registrazione  dell'impegno ai sensi
dell'articolo  11,   comma  1,  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica  20 aprile  1994, n.  367, gli  atti dai  quali derivi  un
obbligo di pagare somme a  carico del bilancio dello Stato acquistano
efficacia.  I   regolamenti  prevedono  procedure   semplificate  per
verifiche  della  legalita'  della spesa,  senza  effetti  impeditivi
sull'efficacia degli atti.
  3. Le ragionerie regionali sono  soppresse. Le funzioni relative ad
amministrazioni decentrate  su base piu' ampia  di quella provinciale
sono  esercitate  dalla  ragioneria provinciale  operante  presso  il
dipartimento provinciale avente sede  nel capoluogo di regione, anche
mediante  l'utilizzazione del  personale  delle soppresse  ragionerie
regionali. Alla  predetta ragioneria  provinciale sono  attribuite le
funzioni del Ministero, da esercitarsi  in sede locale, in materia di
promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione,
con particolare riguardo  alle aree depresse, nonche',  a richiesta e
d'intesa  con  le regioni,  gli  enti  locali  e gli  altri  soggetti
interessati,  funzioni di  collaborazione e  di supporto  ai predetti
soggetti ed enti nelle stesse  materie, secondo modalita' e programmi
stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del
          Presidente  della    Repubblica  n.    367/1994,    e'   il
          seguente:    "1. La  competente ragioneria, entro  quindici
          giorni   dal  ricevimento  dell'atto    per  il  controllo,
          registra   l'impegno di spesa sotto  la responsabilita' del
          dirigente  che   lo      ha   emanato.   La   registrazione
          dell'impegno  non  puo'  aver luogo ove  si tratti di spesa
          che ecceda  la somma stanziata nel relativo  capitolo    di
          bilancio o che  sia da imputare ad  un capitolo diverso  da
          quello    indicato, oppure  che sia  riferibile ai  residui
          anziche' alla competenza,   o  a  questa  piuttosto  che  a
          quelli.  In  tal caso,   la   ragioneria  restituisce  alla
          competente  amministrazione l'atto,    con    l'indicazione
          delle   ragioni    che  ne   impediscono l'ulteriore corso.
          Nel caso di   impegno  contestuale  al  pagamento,  per  la
          registrazione dell'atto si applicano le  norme e il termine
          di cui al comma 2".