Art. 8.
                      Disposizioni sul personale
  1. Al  fine di assicurare  che il processo di  ristrutturazione del
Ministero sia  accompagnato e  sostenuto dai necessari  interventi di
formazione  e  di  riqualificazione del  personale,  con  particolare
riguardo ai  profili innovativi ed agli  specifici compiti risultanti
dal  nuovo assetto  organizzativo e  funzionale dell'Amministrazione,
per  il Ministero  sono  attivate le  iniziative di  riqualificazione
previste dall'articolo 12, comma 1,  lettera s), della legge 15 marzo
1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto
mesi  dalla   data  di  entrata   in  vigore  del   presente  decreto
legislativo, in  base alla  delega di cui  all'articolo 11,  comma 1,
lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative
e di  riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione  disposta con
il  presente  decreto  legislativo  e   con  il  regolamento  di  cui
all'articolo  3,   comma  3.   Oltre  alle  predette   iniziative  di
riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 7,
comma  5,  della  legge  3  aprile 1997,  n.  94,  per  il  personale
interessato  dal  processo  di   ristrutturazione  del  Ministero  da
collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla
riqualificazione  professionale, ferma  restando l'appartenenza  alle
qualifiche  e ai  livelli  posseduti  all'atto dell'unificazione  dei
Ministeri. Contestualmente sono previste  e disciplinate procedure di
mobilita' conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre
amministrazioni  e,   in  particolare,   si  provvede   al  passaggio
all'Istituto    nazionale   di    previdenza    per   i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica  (INPDAP) di personale  delle direzioni
provinciali   del  tesoro,   in  relazione   ai  compiti   attribuiti
all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria
centrale   affidati  alla   Banca   d'Italia   rimane  assegnato   al
dipartimento di appartenenza ed  e' riutilizzato, ove occorra, previa
riqualificazione professionale ai sensi del  comma 1. Il personale in
eccedenza  rispetto  alle  esigenze   del  predetto  dipartimento  e'
assegnato    agli   altri    dipartimenti,    tenuto   conto    delle
professionalita' possedute, nonche' alle altre amministrazioni che lo
richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione
di comando.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Si trascrive  il testo  rispettivamente dell'art.  11,
          comma  1, lettera a), e  dell'art. 12, comma 1, lettera s),
          della citata legge n. 59/1997:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente  legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo".
            "Art.  12.  - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a), del  comma 1,  dell'art. 11,   il   Governo  si
          atterra',  oltreche'    ai  principi    generali desumibili
          dalla legge   23 agosto   1988, n.   400, dalla    legge  7
          agosto    1990,  n.   241, e   dal   decreto legislativo  3
          febbraio 1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-r) (omissis);
            s)  realizzare    gli  eventuali    processi di mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria,  ad accordi   di  mobilita'
          su  base  territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e   successive
          modificazioni,      prevedendo  anche     per  tutte     le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento  di  cui all'art.   1 della   presente legge,
          nonche'  di razionalizzazione, riordino e  fusione  di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione professionale per il   personale  di
          tutte   le   qualifiche  e  i   livelli  per  la  copertura
          dei  posti disponibili a seguito della definizione    delle
          piante  organiche e con le modalita'  previste dall'art. 3,
          commi  205 e 206, della  legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
          fermo    restando che le singole amministrazioni provvedono
          alla  copertura  degli   oneri  finanziari   attraverso   i
          risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio".