Art. 8. Disposizioni sul personale 1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilita' conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed e' riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento e' assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalita' possedute, nonche' alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo rispettivamente dell'art. 11, comma 1, lettera a), e dell'art. 12, comma 1, lettera s), della citata legge n. 59/1997: "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo". "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: a)-r) (omissis); s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio".