Art. 13.
                  Disposizioni concernenti il GEIE
  1.  Il  valore  della  produzione  netta  del  gruppo  economico di
interesse  europeo  residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel
territorio  dello  Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo
non residente e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5,
ed  e'  imputato  a  ciascun  membro  nella  proporzione prevista dal
contratto  di  gruppo  o,  in mancanza, in parti uguali. Il valore si
considera  prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel
territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione
ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.
  2.  Nei  confronti  del  gruppo residente e di quello non residente
relativamente  alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato
si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
  3.  Ciascun  membro del gruppo e' obbligato in solido con gli altri
al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
  4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non
residente  si  considerano  domiciliati nel territorio del comune nel
quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.