Art. 2. Presupposto dell'imposta 1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.