Art. 34.
             Ritardato o omesso versamento dell'imposta
  1.  In  caso  di  ritardato  o  omesso  versamento dell'imposta, in
acconto  o  a  saldo,  o  di  versamento in misura inferiore a quella
dovuta,  si  applica  la  sanzione  amministrativa pari al trenta per
cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi
di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis
e  36-ter  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2.  Sugli  importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli
interessi  a  norma  dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
           Note all'art. 34:
            -  Il  testo degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.
          600/1973 e' riportato in nota all'art. 32.
            - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 602/1973:
            "Art. 9  (Mancato o ritardato  versamento diretto). -  Se
          non  viene  effettuato  il  versamento  diretto nei termini
          stabiliti, sugli importi non  versati o  versati dopo    la
          scadenza    si applica   l'interesse in ragione del sei per
          cento  annuo con decorrenza dal giorno successivo a  quello
          di  scadenza  e  fino    alla  data  del  pagamento o della
          scadenza della prima  rata del ruolo in    cui  sono  state
          iscritte  le somme non versate.
            Qualora    l'interesse    non   sia  stato  versato   dal
          contribuente contestualmente   all'imposta    esso    viene
          calcolato  dall'ufficio  ed iscritto a ruolo.
            L'interesse si applica anche sul  maggior ammontare delle
          imposte  o ritenute    alla  fonte   riscuotibili  mediante
          versamento  diretto liquidato  dall'Ufficio  delle  imposte
          ai  sensi  dell'art.  36-bis, secondo comma, e 36-ter,  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".